ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LINSERIMENTO DEGLI ALUNNI DISABILI
NELLE SCUOLE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 104/92
C.S.A. di TORINO
DISTRETTO SCOLASTICO 39 DI CHIVASSO
ISTITUZIONI SCOLASTICHE dei Comuni di CHIVASSO, BRANDIZZO, BROZOLO, BRUSASCO,
CASALBORGONE, CASTAGNETO PO, CAVAGNOLO, FOGLIZZO, LAURIANO, MONTANARO, MONTEU
DA PO, RONDISSONE, SAN SEBASTIANO PO, TORRAZZA PIEMONTE, VEROLENGO, VERRUA
SAVOIA
AGENZIE FORMATIVE (CSEA Tamburelli di Saluggia, Casa di
Carità Arti e Mestieri di Castelrosso Chivasso, ENAIP di Settimo
T.se)
AMMINISTRAZIONI COMUNALI dei Comuni di CHIVASSO, BRANDIZZO, BROZOLO, BRUSASCO,
CASALBORGONE, CASTAGNETO PO, CAVAGNOLO, FOGLIZZO, LAURIANO, MONTANARO, MONTEU
DA PO, RONDISSONE, SAN SEBASTIANO PO, TORRAZZA PIEMONTE, VEROLENGO, VERRUA
SAVOIA
C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 7 DISTRETTO di CHIVASSO
PROVINCIA DI TORINO
REVISIONE DEL 18.05.2006
ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LINSERIMENTO DEGLI ALUNNI DISABILI
NELLE SCUOLE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 104/92
1. FINALITÀ
Il presente Accordo fra C.S.A. di Torino, Distretto Scolastico n. 39, i Comuni
e le Istituzioni scolastiche di Chivasso, Brandizzo, Brozolo, Brusasco,
Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Foglizzo, Lauriano, Montanaro, Monteu
da Po, Rondissone, San Sebastiano Po, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua
Savoia, Agenzie Formative (CSEA Tamburelli di Saluggia, Casa di
Carità Arti e Mestieri di Castelrosso Chivasso, ENAIP di Settimo
T.se), Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (C.I.S.S.), Azienda
Sanitaria Locale n. 7 (A.S.L. 7) Distretto di Chivasso, Provincia di
Torino, persegue la finalità di offrire agli alunni in situazione di
handicap interventi pluricentrati, educativi e socio-sanitari, che, essendo tra
loro coerenti e integrati, permettano la costruzione e la realizzazione di
programmi individualizzati, quanto più possibile adeguati alle
potenzialità di crescita e alle esigenze specifiche di ciascun soggetto
in situazione di handicap.
Tutti gli interventi sono finalizzati a realizzare linserimento e
lapprendimento nelle classi comuni del territorio di appartenenza
al fine di agevolare lattuazione del diritto allo studio e la
promozione della piena formazione della personalità degli alunni
(T.U. 297/94) e di avviare precocemente il recupero, la socializzazione,
lapprendimento e il conseguimento dei livelli di studio più
elevati possibili.
LAccordo comporta, nellottica individuata dallart. 21 della
legge 59/97 e dei relativi regolamenti attuativi, lindividuazione delle
competenze e delle attribuzioni, in materia, delle Amministrazioni firmatarie,
che periodicamente ne verificheranno lo stato di attuazione al fine di
migliorare progressivamente procedure, metodologie ed organizzazione
complessiva in modo da assicurare la piena realizzazione delle disposizioni
vigenti.
2.
3.
COMPETENZE DEI VARI ENTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE
3.1
COMPITI DELLAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DISTRETTO DI CHIVASSO
LAzienda Regionale, in attuazione della normativa nazionale e regionale
vigente, in particolare la Legge 833/78, il D.L. 502/92 modificato dal D.L.
517/93, e leggi regionali in attuazione, il Piano Sanitario Nazionale vigente e
lultimo Piano Sanitario Regionale, provvede allattuazione delle
finalità dellaccordo attraverso lassetto dei propri servizi
e nellinteresse generale di tutela della salute dei cittadini in ordine
agli impegni per lintegrazione, la scolarizzazione, lorientamento,
il rapporto scuola-lavoro.
In particolare, riguardo ai minori disabili, provvede a:
·
effettuare interventi di diagnosi precoce, di cura e di abilitazione nei
confronti del minore;
·
predisporre ed attuare piani di intervento terapeutico a favore del minore e
della famiglia;
·
attivare l
Unità Multidisciplinare
prevista dal D.P.R. 24/2/94 col compito di formulare la
Diagnosi Funzionale
tramite il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e/o di Psicologia per
lEtà Evolutiva;
·
provvedere al rilascio del
certificato di idoneità alla frequenza di percorsi scolastici e
formativi del secondo ciclo
quando richiesto, tramite il Servizio di Neuropsichiatria Infantile o il
Servizio di Medicina Legale;
·
fornire e riparare le apparecchiature, le protesi e i sussidi tecnici necessari
per la vita quotidiana (art. 7 legge 104);
·
fornire prestazioni infermieristiche in ambito scolastico ove indispensabile;
·
partecipare al Gruppo Tecnico
apportando gli elementi sanitari atti ad evidenziare levoluzione del
minore e mirati alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del
Piano Educativo Individualizzato o del
Progetto Formativo Individualizato
, alla predisposizione e verifica del progetto individuale ai minori
eventualmente presi in carico dai servizi educativo-riabilitativi del C.I.S.S.
3.2 COMPITI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Ciascuna istituzione scolastica, per il tramite del Dirigente Scolastico e
degli Organi Collegiali, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, si
impegna a favorire linserimento e lintegrazione degli alunni
disabili mettendo in atto tutte le strategie idonee per conseguire lo sviluppo
delle potenzialità dellalunno stesso nellapprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e predisponendo
tutti gli interventi per garantire il diritto allo studio.
1.
Istituisce il
gruppo di studio e di lavoro di Circolo o di Istituto
(legge 104/92 art.15 comma 2) con la partecipazione della componente docente e
a.t.a. (docenti curriculari e di sostegno) degli operatori dei servizi,
genitori e studenti con lo scopo di:
·
predisporre le modalità di accoglienza;
·
redigere la relazione osservativa dei nuovi casi in ingresso;
·
organizzare e coordinare le attività di integrazione avanzando proposte
e modifiche del Piano dellOfferta Formativa;
·
predisporre le procedure di continuità;
·
osservare e analizzare le difficoltà sorte in itinere;
·
attivare strategie organizzative capaci di rispondere efficacemente alle
difficoltà evidenziate;
·
attivare il raccordo con gli Enti corresponsabili nel processo di integrazione;
·
offrire consulenza agli organi collegiali per lacquisto di sussidi,
ladeguamento delle strutture, eventuali progetti di sperimentazione, la
formazione delle classi e lassegnazione dei docenti di sostegno alle
stesse;
·
richiedere laggiornamento del quadro clinico/sociale in concomitanza con
il passaggio allordine di scuola successivo
Il gruppo può operare con modalità diverse: nella sua completezza
o per sottogruppi a seconda delle tematiche da affrontare.
2.
Istituisce il Gruppo Tecnico
per ogni alunno disabile (legge 104/92 art. 12 commi 5-6) con la partecipazione
dei docenti (curriculari e di sostegno), dei genitori, dello studente stesso
se maggiorenne, del referente ASL, del referente CISS e dellEnte Locale
(qualora interessati) con lo scopo di:
·
formulare il
Profilo Dinamico Funzionale eil
Piano Educativo Individualizzato
secondo le modalità previste dalle circolari annuali;
·
approntare unipotesi di programmazione a cura della componente docente,
del referente ASL, del referente CISS, ciascuno per la parte di propria
competenza da definire in sede di riunione del gruppo;
·
Predisporre modalità di verifica.
Gli incontri del gruppo avranno luogo secondo una calendarizzazione concordata
allinizio del mese di settembre con i referenti dellASL e del CISS.
Si prevede che per ogni gruppo si programmino di norma quattro incontri
così articolati:
·
1° incontro entro il mese di ottobre
per impostare le linee generali del PDF e/o PEI dellalunno e gli
interventi socio- educativi e riabilitativi in orario scolastico ed
extrascolastico che si prevedono di attuare;
·
2° incontro entro il mese di dicembre
per la ratifica dei documenti redatti e la firma;
·
3° incontro (solo componente docente)
per la verifica del PEI da inoltrare al gruppo handicap del CSA
·
4° incontro entro il mese di maggio per verifica del progetto.
3.
Formula, attua, verifica un Piano dellOfferta Formativa che preveda
percorsi dintegrazione.
4.
Garantisce lassistenza di base e, per gli alunni in situazione di
handicap grave, concorda quella specialistica con lEnte territoriale
competente.
5.
Promuove e favorisce le iniziative di aggiornamento anche per
lintegrazione, lindividualizzazione, la continuità, la
prevenzione del disagio in stretta connessione con lattuazione del POF.
6.
Progetta lutilizzazione complessiva e sistematica delle risorse della
scuola (compresenze, ore di completamento, docenti soprannumerari, progetti,
sperimentazioni ).
7.
Individua le condizioni più idonee per lintegrazione
dellalunno (aule, laboratori, strutture, orario e indirizzo di
studio ).
8.
Assicura che nella programmazione dei viaggi di istruzione si tenga conto delle
necessità degli alunni in difficoltà e cura che al viaggio
stesso partecipi un numero adeguato di insegnanti, su valutazione delle singole
situazioni effettuata dal Consiglio di Istituto.
9.
Prevede la possibilità di organizzare lattività scolastica
secondo il criterio della flessibilità per classi o gruppi di alunni
anche di classi diverse.
10.
Su richiesta dellIstituto accogliente la scuola di provenienza provvede a
trasferire, nel più breve tempo possibile, dopo aver acquisito il
parere favorevole della famiglia, la documentazione riservata: P.D.F e P.E.I.
3.3 COMPITI DELLE AGENZIE FORMATIVE
Le Agenzie Formative firmatarie opereranno
al fine di far conseguire agli alunni con disabilità lieve e medio lieve
un buon livello di soddisfazione e di gratificazione personale e
professionale,
favorendo il loro inserimento e la loro integrazione nei corsi
legati alla direttiva Diritto/Dovere.
Sarà compito dellagenzia formativa istituire il
Gruppo di studio e di lavoro
con la partecipazione dei docenti (curriculari e di sostegno), dei
genitori, dello studente stesso se maggiorenne, del referente ASL, del
referente CISS e dellEnte Locale (qualora interessati) con lo scopo di:
·
attuare strategie di orientamento ed accoglienza;
·
organizzare e coordinare le attività di integrazione tramite
il
Piano degli Interventi Formativi di Agenzia;
·
predisporre le procedure di osservazione degli allievi disabili inseriti nei
propri corsi;
·
attivare strategie organizzative capaci di rispondere efficacemente alle
difficoltà evidenziate;
·
attivare il raccordo con gli Enti corresponsabili nel processo di integrazione;
·
richiedere laggiornamento del quadro clinico/sociale in concomitanza con
liscrizione al corso e la frequenza dei laboratori professionalizzanti
·
compilare la modulistica
che seguirà la vita professionale dellallievo nel suo percorso
formativo;
·
formulare il
Progetto Formativo Individualizzato
secondo le modalità previste dalle normative vigenti e dalle indicazioni
fornite dalle Province in riferimento alla direttiva Diritto/Dovere;
·
predisporre modalità di monitoraggio e verifica dellinserimento;
·
formulare, attuare, verificare un Piano dellOfferta Formativa che preveda
percorsi dintegrazione;
·
progettare lutilizzazione complessiva e sistematica delle risorse
riconosciute per il sostegno;
·
individuare le condizioni più idonee per lintegrazione
dellalunno (aule, laboratori, strutture, orario e indirizzo di
studio );
·
assicurare che nella programmazione delle attività integrative (visite
guidate e didattiche, viaggi di istruzione) si tenga conto delle
necessità degli alunni in difficoltà;
·
progettare e attivare eventuali Percorsi Formativi rivolti ai disabili
finalizzati sia allorientamento e allinserimento mirato nel mondo
del lavoro che al potenziamento/recupero di abilità professionali e
relazionali propedeutiche allinserimento lavorativo.
Lequipe può operare con modalità diverse: nella sua
completezza o per sottogruppi a seconda delle tematiche da affrontare.
In caso di particolari bisogni, sarà compito dellAgenzia Formativa
attivare il Gruppo Tecnico
per ogni alunno disabile con la partecipazione dei docenti (curriculari e di
sostegno), dei genitori, dei referenti dei servizi territoriali con lo scopo di
impostare e condividere le linee generali del PFI dellallievo e gli
interventi socio-educativi e riabilitativi che si intendono attuare in orario
scolastico e/o extrascolastico.
3.4 COMPITI DEL DISTRETTO SCOLASTICO
Il Distretto Scolastico, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate al
pieno esercizio del diritto allo studio, si impegna a:
·
censire, tramite un questionario inviato annualmente a Enti e scuole e Agenzie
Formative, le risorse scolastiche, professionali, assistenziali presenti sul
territorio;
·
rendere disponibili i dati alle scuole e alle famiglie e provvedere al loro
aggiornamento;
·
informare le famiglie attraverso un livello costante di informazione sui
diritti e sulle opportunità esistenti a favore dei disabili nei vari
momenti della vita degli stessi. Tale informazione potrebbe essere veicolata,
oltre che con i canali istituzionali, anche attraverso la costituzione di una
Consulta permanente dei genitori, da riunire periodicamente per monitorare lo
stato dei problemi dal punto di vista degli utenti.
·
promuovere, anche in collaborazione con gli Enti preposti, la formazione e
laggiornamento dei docenti e degli operatori addetti a seguire i disabili
nelle scuole. Si propone di organizzare una attività seminariale
annuale a favore degli stessi, gestita in collaborazione fra CISS, ASL 7,
Provincia, Distretto Scolastico e Scuole e Agenzie del territorio per fornire
una informazione puntuale sulla tematica della disabilità;
·
promuovere e coordinare
(a)lAssemblea dei
Gruppo di studio e di lavoro di Circolo o di Istituto o Agenzia
Formativa
con il compito di proporre, concertare e coordinare attività comuni
volte a ottimizzare e razionalizzare le risorse territoriali, che si
terrà allinizio dellanno scolastico; (b)il
Gruppo Tecnico Interistituzionale
composto da rappresentanti dellA.S.L. 7, del C.I.S.S., della Provincia
di Torino, dei Comuni e Istituzioni scolastiche e delle Agenzie Formative per
azioni di monitoraggio e revisione del presente Accordo.
3.5
COMPITI DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI.
Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali opera per favorire il benessere
della persona, prevenire il disagio e migliorare la qualità della vita
della comunità locale attraverso la realizzazione del
Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali
, secondo i principi della Legge Nazionale n° 328 dell8.11.2000 e
della Legge Regionale n° 1 dell8.01.2004.
Il presente Accordo di Programma costituirà parte integrante del
documento Piano di Zona che, ai sensi dellart 19 della L. 328/00,
definisce le priorità e i programmi a favore delle persone disabili il
cui processo di formulazione è in corso di realizzazione.
In particolare per le persone disabili, il C.I.S.S. Chivasso persegue
lobiettivo della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel
lavoro e nella società.
Il Consorzio garantisce gli interventi di seguito elencati. Essi sono attivati
secondo progetti individuali definiti anche attraverso lapporto di
professionalità appartenenti ad altri soggetti istituzionali.
·
Informazione, attraverso gli assistenti sociali di territorio e lo Sportello
Informa-Handicap, relative ai Servizi Sociali e Sanitari esistenti, alle
normative riferite agli stati di invalidità civile ed a tutte le
opportunità a disposizione della persona disabile e della sua famiglia;
·
Sostegno alle responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita
della persona con disabilità;
·
Interventi di assistenza domiciliare sia a supporto del singolo che della
famiglia nella cura del soggetto disabile;
·
Interventi di contrasto alla povertà con particolare attenzione alle
famiglie più fragili quali quelle mono-parentali, quelle con delicati
carichi assistenziali nei confronti dei congiunti anziani e disabili;
·
Inserimenti nel Servizio di Assistenza Educativa Territoriale Eta
Beta per minori di età compresa tra 0 e 15 anni e nei Servizi
Centro Diurno Handirivieni, Laboratorio Re Mida,
Servizio di Educativa Territoriale Antennah per persone
ultra-quindicenni a seconda del progetto educativo individuale predisposto. Gli
interventi realizzati da suddetti Servizi, che costituiscono il Progetto
Disabili del Consorzio, sono volti ad incrementare lo sviluppo di autonomie
personali e sociali ed a favorire lintegrazione nel territorio; essi si
realizzano in ambito extra-familiare ed extra-scolastico.
·
Interventi a favore di disabili sensoriali, anche in ambito scolastico,
realizzati da parte di educatori specializzati che svolgono la funzione di
interpreti e di mediatori rispetto allambiente circostante;
·
Attivazione, attraverso il Servizio Inserimenti Lavorativi ed in collaborazione
con il Centro per lImpiego, di percorsi volti allorientamento,
alla formazione e alla sperimentazione in ambiente lavorativo per i soggetti
che presentano, o possono sviluppare, autonomie adeguate in tal senso.
Il C.I.S.S. persegue lobiettivo di migliorare la qualità delle
relazioni inter-professionali tra Enti ed operatori che si occupano del
percorso di vita dello studente disabile. A tal fine gli operatori del C.I.S.S.
agiscono attraverso gli strumenti di seguito indicati per integrare il proprio
intervento con lazione di altri soggetti appartenenti ad istituzioni
quali lAzienda Sanitaria Locale, gli Istituti Scolatici, le Agenzie
Formative, i Comuni, gli organismi del Terzo Settore:
·
partecipazione all
Unità Multidisciplinare
prevista dal DPR 24/2/94 che ha il compito di formulare la diagnosi funzionale
ed è convocata dallA.S.L. 7.
·
partecipazione al Gruppo Tecnico
per ogni alunno disabile ai sensi della legge 104/92 art 12 commi 5-6. Questo
momento, relativamente alle prese in carico dei Servizi del Progetto Disabili
del C.I.S.S., coincide con le riunioni definite di inter-équipe
. In relazione al punto 2. dellarticolo n° 2.3 comma 2 relativo ai
Compiti degli Istituiti Scolastici, suddetta partecipazione
riguarderà di norma il 1° e il 4° incontro e prevede la
partecipazione dellassistente sociale e/o delleducatore per i
soggetti per i quali è in corso di realizzazione un percorso
educativo/riabilitativo attraverso i Servizi del Progetto Disabili. Nel caso in
cui lintervento educativo si svolga in parte allinterno
dellorario scolastico (es. uscite anticipate dellalunno, laboratori
in orario scolastico etc.), leducatore partecipa agli eventuali incontri
di stesura/coordinamento del testo del PEI con insegnanti ed operatori
sanitari.
Per gli alunni che non sono in carico a suddetti Servizi lAssistente
Sociale potrà partecipare al primo incontro del gruppo tecnico. Tale
sede sarà anche occasione per valutare eventuali bisogni di carattere
educativo/assistenziale che possono richiedere lattivazione di interventi
attraverso i Servizi del Consorzio.
3.6 COMPITI DEI COMUNI
Il nuovo Accordo di Programma nasce dallesperienza maturata negli anni di
applicazione del precedente Accordo del 1999 e coglie le innovazioni che nel
frattempo si sono manifestate nella naturale evoluzione del contesto
socio-politico-culturale presente sul territorio.
Restano fermi i principi espressi dalla legge 104/92, perciò i Comuni
attuano, sulla base di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale
vigente in materia di assistenza e diritto allo studio, interventi volti ad
assicurare la frequenza al sistema scolastico e formativo dei soggetti
portatori di handicap, attraverso lutilizzo di personale aggiuntivo,
provvisto di competenze educative ed assistenziali atte a sviluppare
lautonomia e la capacità di comunicazione.
Relativamente alle competenze specifiche dei Comuni, che riguardano i
trasporti, gli interventi assistenziali, gli interventi educativi, le dotazioni
di arredi ed ausili, leliminazione delle barriere architettoniche, si
concorda quanto segue:
3.6.1 Trasporti
I Comuni si impegnano a garantire il trasporto urbano e extraurbano che il
gruppo tecnico ritenga necessario, a favore degli alunni portatori di handicap
che frequentano il sistema di istruzione pubblico o le agenzie formative
accreditate dal sistema formativo regionale, come da normativa vigente, tenuto
conto che la distribuzione degli utenti e la dimensione dei Comuni possono
anche richiedere interventi individualizzati.
A tale scopo i Comuni, singolarmente, o in forma associata tramite il C.I.S.S.,
si avvalgono di mezzi propri, di convenzioni con associazioni di volontariato
o convenzioni con privati, cooperative, ecc. per laccompagnamento presso
le scuole del territorio o fino alla sede più vicina di una scuola o
indirizzo scolastico non presente sul territorio.
Qualora i disabili non possano utilizzare il trasporto pubblico o le
Amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata, non riescano ad
organizzare il servizio come sopra, rimborseranno alle famiglie le spese
sostenute per luso della propria autovettura (tariffario ACI per
autovettura di media cilindrata) o per luso di taxi, coordinando
eventualmente le risorse con i territori circostanti ed il territorio sede
dellistituto o della scuola scelti.
Il servizio è assicurato in forma gratuita; i Comuni, in forma singola o
associata, potranno valutare lopportunità di dotarsi di idoneo
regolamento per prevedere la partecipazione alla spesa per il servizio
trasporto degli alunni della scuola superiore. In tal caso occorrerà
graduare la partecipazione economica utilizzando i parametri ISEE.
3.6.2 Interventi assistenziali
Gli interventi assistenziali di base prestati dal personale ausiliario, dopo il
trasferimento di competenze per effetto della Legge 124/99, sono di competenza
delle singole istituzioni scolastiche.
I Comuni promuovono la partecipazione dei bambini portatori di handicap alle
eventuali attività estive organizzate dal Comune o da Enti
convenzionati, ove necessario, anche mediante il trasporto e lutilizzo di
personale educativo ed ausiliario competente.
A tal fine i Comuni simpegnano ad inserire nei bandi di gara per la
gestione dei Centri estivi la richiesta di utilizzo di personale idoneo al
sostegno dellhandicap.
Gli interventi per fornire lassistenza per lautonomia e la
comunicazione personale sono di competenza dei Comuni che li garantiranno
attraverso forme di gestione diretta, con il C.I.S.S., con enti convenzionati,
con cooperative sociali, associazioni senza scopo di lucro, servizio civile,
vontariato.
3.6.3 Interventi educativi
I Comuni garantiscono il diritto del bambino disabile ad accedere, in via
prioritaria e nellambito di un progetto di intervento a valenza
terapeutico-riabilitativa, agli Asili Nido (ove attivati) e ai servizi
educativi comunali.
I Comuni provvedono inoltre alladeguamento dellorganizzazione e del
funzionamento degli Asili Nido e dei servizi educativi, ove presenti, in base
alle esigenze dei minori predisponendo, laddove è possibile, una
maggiore attribuzione di personale o una diminuzione del rapporto numerico
educatori-bambini.
I Comuni si impegnano ad assicurare la partecipazione del personale educativo
degli Asili Nido ad incontri di analisi e di verifica dei singoli casi con gli
operatori sociali e sanitari che li hanno in carico, promuovendo altresì
la formazione ed autorizzando la partecipazione agli incontri propedeutici al
passaggio alla scuola di ordine successivo.
3.6.4 Dotazione arredi ed ausili
I Comuni si impegnano a fornire nelle scuole di propria proprietà e
competenza, su segnalazione del Dirigente scolastico, qualora le risorse non
siano presenti o sufficienti nel polo scolastico stesso, attrezzature, sussidi
didattici e ausili individuali idonei ad assicurare lefficacia del
processo formativo degli alunni in situazioni di handicap, dintesa con il
gruppo tecnico, eventualmente anche tramite gestione dei fondi regionali
specifici, ad eccezione dei casi di competenza dellEnte Provincia e/o del
Consorzio Socio-Assistenziale e dei Servizi Sanitari.
Le dotazioni seguiranno lallievo nel corso delliter scolastico,
anche al di fuori del territorio comunale, qualora non fossero necessarie ad
altri disabili frequentanti le scuole di propria competenza. Successivamente
potranno essere utilizzate da altri disabili residenti allinterno del
Comune che ha provveduto allacquisto.
I Comuni si impegnano inoltre, ad inserire nel capitolato dappalto per la
refezione scolastica, ove attivata, la specifica fornitura di diete
particolari ed a dotarsi alloccorrenza degli idonei ausili, attrezzature
ed accessori utili a rendere fruibile il pasto.
3.6.5 Barriere architettoniche
Al fine di facilitare i percorsi e gli accessi dei bambini portatori di
handicap, i Comuni si impegnano a prevedere un organico piano pluriennale per
giungere alleliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
scolastici di loro competenza, negli impianti sportivi e per le attività
fisico-motorie-ricreative, rivolte alla generalità della cittadinanza,
in un più ampio impegno allabolizione delle barriere
architettoniche nellinsieme della conformazione urbanistica delle
città e dei paesi.
Labbattimento delle barriere architettoniche ed i relativi adeguamenti
dovranno essere contenuti in uno specifico Piano comunale, tramite progetti e
richieste di finanziamento allo Stato.
3.7 COMPITI DELLA PROVINCIA.
Nellambito delle proprie competenze si impegna a:
a)
eliminare le barriere architettoniche
nelle scuole secondarie superiori di propria competenza;
b)
favorire, su progetto individuale, la proficua presenza alle scuole di orni
ordine e grado degli alunni con gravi disabilità sensoriali
, in ottemperanza alla normativa vigente ed agli indirizzi operativi della
Regione Piemonte, garantendo il perseguimento dellobiettivo attraverso:
·
Laddestramento alluso degli ausili;
·
La rielaborazione di argomenti di studio per facilitare la comprensione,
inclusa lassistenza agli esami;
c)
favorire ai disabili sensoriali una proficua frequenza alla scuola tramite
attività di supporto extrascolastico quali:
·
sostegno educativo assistenziale,
·
interventi per lo sviluppo dellautonomia personale, di movimento e di
comunicazione,
che possono essere esercitate:
§
in forma diretta
§
mediante delega ai soggetti pubblici disponibili alla gestione.
Le funzioni di supporto ai sensoriali verranno svolte dalla Provincia di Torino
fino alla piena attuazione della Legge regionale 08/01/2004 n. 1.
d)
Promuovere
iniziative complementari e sussidiarie
allattività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di
secondo grado di propria competenza, tramite il sostegno organizzativo e
finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche che
presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
·
favoriscano una fruizione integrale del servizio scolastico con un sostegno
educativo ed assistenziale di qualità;
·
coinvolgano il mondo del volontariato, in particolar modo favorendo la
solidarietà tra gli studenti della propria scuola, evidenziando la
complementarietà degli interventi degli studenti che non sono
sostitutivi delle attività istituzionali;
·
siano strettamente collegati con la rete dei servizi territoriali, favorendo la
continuità degli interventi già avviati;
·
abbiano carattere di continuità pedagogica con il percorso
scolastico/formativo dellallievo.
e)
fornire arredi scolastici idonei;
f)
riorganizzare il trasporto pubblico
rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite
delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge
regionale 04/01/2000 n. 1;
g)
collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di
formazione
comune del personale addetto allintegrazione degli studenti disabili;
h)
emanare appositi bandi finalizzati allaffidamento delle
azioni formative
, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che
individuino progetti formativi per i disabili intellettivi con età
inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni
non immediatamente occupabili;
i)
assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di
orientamento scolastico
di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le
famiglie, i servizi socio assistenziali del territorio e gli enti locali onde
sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili onde
predisporre una individuazione corretta dei corsi dove inserirli e
nellottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto
inserimento lavorativo.
La Formazione professionale potrebbe subire ulteriori modifiche a seguito
dellattuazione della Legge 53/2003.
3.8 COMPITI CONGIUNTI
Tutti i firmatari del presente accordo si impegnano a partecipare agli incontri
sottoelencati coordinati dal Distretto Scolastico:
a) Assemblea dei
Gruppo di studio e di lavoro di Circolo o di Istituto o Agenzia
Formativa
istituita con il compito di proporre, concertare e coordinare
attività comuni volte a ottimizzare e razionalizzare le risorse
territoriali, che si terrà allinizio dellanno scolastico;
b) Gruppo Tecnico Interistituzionale
istituito per azioni di programmazione, monitoraggio e revisione del presente
Accordo che si riunirà a cadenze regolari secondo le necessità
segnalate dai firmatari. Il Gruppo si riunisce almeno due volte lanno
realizzando con la necessaria flessibilità i seguenti obiettivi:
·
Promuovere, almeno una volta allanno, la convocazione di tutti gli Enti
firmatari del presente Accordo al fine di programmare in modo coordinato i
servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e
sportivi;
·
Elaborare i parametri per leffettuazione delle verifiche, da prevedere
con cadenza almeno annuale, sullo stato di attuazione del presente Accordo, sul
rispetto delle competenze individuate, sulla quantità e qualità
degli interventi in atto, sul livello di raggiungimento delle finalità
definite, sullo stato delle risorse reali e potenziali in relazione alla
dimensione e alle caratteristiche della domanda di intervento;
·
Formulare proposte dirette agli Enti rappresentati, in ordine a strategie ed
interventi da attuare.
4.
PROCEDURA PER LINSERIMENTO SCOLASTICO E FORMATIVO DEGLI ALUNNI IN
SITUAZIONE DI HANDICAP.
4.1
INDIVIDUAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI HANDICAP
L'Accordo comporta l'individuazione delle competenze e delle attribuzioni in
materia da parte dellASL7, dellAmministrazione Scolastica e
Formativa, degli Enti Locali e del CISS.
Nell'articolo 3 della L. 104/92 viene evidenziato che "è
considerata una persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione".
Secondo la Circolare Regionale n° 11 del 10-4-95 "[...] la famiglia,
salvo i casi eccezionali di specifiche valutazione del Tribunale per i
Minorenni, e quindi dove i genitori hanno perso la potestà genitoriale e
sono nominate delle figure di tutori, è titolare di ogni decisione e
pertanto oltre a dare inizio all'iter procedurale del diritto all'educazione ed
istruzione va sentita coinvolta e sostenuta durante tutto il percorso. Alla
segnalazione provvedono i genitori sollecitati anche dal pediatra o medico di
base o dalla scuola e/o dai centri di formazione professionale" che
possono indirizzare i genitori allo specialista nella patologia e/o allo
psicologo esperto nell'età evolutiva.
Alla richiesta della famiglia per una valutazione in merito ad un presunta
situazione di disabilità, verrà avviato l'iter diagnostico da
parte del servizio competente (Servizio di Neuropsichiatria Infantile oppure
Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva) entro 10 giorni dalla
segnalazione, attraverso un colloquio da parte di un operatore sanitario con la
famiglia.
Successivamente, chiariti i motivi per cui viene richiesto l'intervento
specialistico, si darà l'avvio alla diagnosi clinica volta
allaccertamento della situazione di disabilità.
La Diagnosi Clinica
verrà formulata in base alle valutazioni più complessive della
persona (esami, test, colloqui, osservazioni) con i tempi e le modalità
necessarie e, in caso di valutazione positiva, loperatore convoca i
genitori, esplicita loro la valutazione diagnostica e chiede la firma del
modulo di accettazione. Considerata la complessità delliter
diagnostico è opportuno che le segnalazioni pervengano al Servizio
competente almeno tre mesi prima delle eventuali scadenze fissate dal C.S.A.
Ne deriva pertanto che se la famiglia non concorda con la diagnosi clinica e/o
sulla attivazione della procedura per richiedere l'insegnante di sostegno,
l'iter si arresta
, fino a successiva e diversa comunicazione della famiglia.
Il Responsabile del Servizio di Neuropsichiatria Infantile e/o il Responsabile
del Servizio di Psicologia, o loro delegati, convocano gli operatori che hanno
effettuato la Diagnosi Clinica, lassistente sociale e il pediatra (o
medico di famiglia) per lattivazione dell
Unità Multidisciplinare.
L'Unità Multidisciplinare ha il compito di formulare e redigere la
Diagnosi Funzionale
che sarà consegnata alla famiglia e conterrà la diagnosi
sindromica, gli elementi relativi alle componenti affettivo-relazionali,
lautonomia, laspetto comunicazionale e linguistico,
sensoriale-percettivo, motorio-prassico, neuropsicologico, cognitivo. In tale
sede viene individuato il referente del caso che può essere scelto in
relazione allintervento terapeutico prevalente. Il referente, in accordo
con lASL, potrà essere individuato anche in un curante e/o
équipe privati.
Sarà cura degli operatori sociali ed educativi del C.I.S.S., se la
situazione è da essi seguita, fornire gli elementi necessari per
inquadrare la situazione del bambino nel suo ambiente di vita, utilizzando
tutti gli strumenti a sua disposizione (visita domiciliare, colloqui con la
famiglia, colloqui con gli operatori specialistici o scolastici..) che possano
contribuire a delineare un quadro completo della situazione sociale del
bambino.
La Diagnosi Funzionale deve contenere la sintesi delle capacità e
potenzialità registrabili in relazione all'handicap e pertanto si
configura quale strumento flessibile che permette di cogliere i cambiamenti.
Nel caso di alunni provenienti da altre ASL verrà utilizzata la
documentazione di provenienza. Sarà cura del Capo d'Istituto indirizzare
la famiglia ai servizi dell'ASL di competenza, per conoscenza e successiva
presa in carico per il rinnovo della documentazione.
Nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro e anche allinterno di
uno stesso ordine di scuola è diritto della famiglia richiedere
lannullamento della certificazione dhandicap.
4.2
ITER PROGRAMMATORIO DELLINTEGRAZIONE SCOLASTICA: PROFILO DINAMICO
FUNZIONALE E PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO.
L'iter programmatico dell'integrazione scolastica avvia procedure ed attiva la
collaborazione sistematica fra scuola, ASL, Ente Locale, famiglia e CISS.
L'ambito privilegiato in cui questa collaborazione si realizza è quello
operativo del Gruppo Tecnico
, che si riunisce in una sede da stabilire, in relazione alle esigenze dei
singoli.
Per rendere possibile la programmazione delle modalità e degli
interventi individuati come utili e necessari per assicurare all'alunno stimoli
coerenti ed adeguati alle sue esigenze di crescita e sviluppo globale, ogni
componente del Gruppo Tecnico, nella specificità delle proprie
competenze, procede all'acquisizione degli elementi conoscitivi in seguito al
confronto ed all'integrazione degli stessi.
In particolare:
·
gli elementi conoscitivi sanitari
mettono in evidenza le caratteristiche e le modalità attuali di
evoluzione somatopsichica del bambino e consentono quindi di individuare
fattori positivi, facilitanti lo sviluppo pregresso ed in corso, da tenere
presenti nel programmare l'intervento dei Servizi. Alcuni di questi fattori
riguardano l'ambiente e l'atteggiamento affettivo ed educativo delle persone
che si relazionano con il bambino e permettono di indicare alla scuola le
strategie per l'intervento educativo, la qualità ed il valore delle
relazioni e degli stimoli intorno al soggetto e che possono o meno contribuire
alla sua crescita;
·
gli elementi conoscitivi sociali
mettono in evidenza il grado e la qualità dellintegrazione del
bambino con il proprio ambiente sociale e le caratteristiche del contesto di
vita e abitativo del bambino. Il Servizio di Educativa Territoriale, là
dove interviene, contribuisce in maniera fondamentale, attraverso
losservazione sistematica del bambino nel suo domicilio e attraverso la
descrizione delle relazioni per lui più significative;
· gli elementi conoscitivi educativi
mettono in evidenza le caratteristiche comportamentali, di atteggiamento e di
rendimento dell'alunno nella situazione attuale e nella realtà del
rapporto educativo e comunitario; permettono quindi alla scuola di ipotizzare
diversi atteggiamenti, comportamenti e stimoli, da sperimentare adeguandoli
alle capacità di risposta dell'alunno; permettono inoltre di suggerire
l'orientamento scolastico o professionale dopo l'obbligo scolastico.
La risultante sul piano progettuale e pratico di tutti gli elementi conoscitivi
ed osservativi costituisce il progetto educativo complessivo e si traduce nel
Profilo Dinamico Funzionale (PDF), nel
Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli Istituti Scolastici o nel
Progetto Formativo Individualizzato (PFI) per le Agenzie Formative.
4.3 PROFILO DINAMICO FUNZIONALE.
Il PDF è un atto successivo alla Diagnosi Funzionale ed indica il
prevedibile livello di sviluppo che l'alunno dimostra di possedere in tempi
brevi ed in tempi lunghi.
Esso descrive in modo analitico le capacità e le potenzialità del
soggetto, fornisce un quadro globale delle sue difficoltà e costituisce
una guida per la progettazione dell'intervento. Evidenzia altresì le
strategie utili per attivare e valorizzare le risorse nell'alunno.
Il PDF viene redatto dal Gruppo Tecnico con la collaborazione della famiglia;
quest'ultima sarà coinvolta nella fase di riflessione sulle
problematiche e sulle potenzialità esistenti e sarà informata
sul progetto riguardante il proprio figlio e sulle eventuali modifiche.
Il PDF sarà aggiornato al passaggio fra un ordine di scuola ed il
successivo, dopo il biennio o al bisogno.
4.4 PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Il PEI è lo strumento in cui dovranno, secondo le rispettive competenze,
indicarsi:
·
risorse scolastiche impegnate
·
verifica situazione
·
obiettivi pedagogici, didattici e sociali
·
strumenti
·
supporti territoriali
Il PEI è da intendersi quale strumento che si articola e si modifica via
via nello svolgersi dell'esperienza educativa e che consente agli insegnanti
di riflettere, oltre che sul progredire delle capacità dell'alunno, sul
suo stesso operare al fine di arricchire la propria capacità
progettuale.
Su tale esperienza si incentra la collaborazione sul piano conoscitivo ed
operativo tra scuola, servizi sanitari, servizi sociali ed educativi.
Per la stesura del PEI si dovranno programmare incontri per ogni alunno
segnalato allo scopo di verificare il progetto ed individuare problemi,
risorse, interventi e successive verifiche in itinere per singoli casi.
4.5
IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO
Il PFI è lo strumento adottato dal sistema formativo della Regione
Piemonte per progettare e monitorare lintervento di sostegno didattico
rivolto agli allievi disabili.
Il PFI è formulato in collaborazione con i servizi sanitari e i servizi
socio-educativi dopo un periodo di osservazione effettuato sia in situazione
di aula che di laboratorio durante il quale si individua in quali aree
formative è necessario un supporto individualizzato per lallievo.
E costituito, ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, art. 34, comma 7, il
Collegio di Vigilanza, per i compiti previsti dalla legge, composto da:
-
1 rappresentante indicato dai Comuni
-
1 rappresentante designato dallASL
-
1 rappresentante designato dalla Provincia di Torino
-
1 rappresentante designato dal C.I.S.S.
-
1 rappresentante designato dal Distretto Scolastico n. 39
-
1 rappresentante indicato dalle Scuole di ogni ordine e grado
-
1 rappresentante indicato dalle Agenzie Formative
Compiti del Collegio di Vigilanza sono
§
Controllare ladempimento da parte dei firmatari dei compiti a ciascuno
derivanti dal presente accordo;
§
Esercitare poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa
diffida scritta ad adempiere, adottando provvedimenti cui la parte inadempiente
si è obbligata, quando questi siano dovuti;
Il Collegio di Vigilanza potrà avvalersi della consulenza del GLIP
(Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) di cui allart. 15 della
legge 104/92. Sullattuazione dellAccordo, le relazioni di verifica
elaborate dal GLIP saranno trasmesse al Collegio di Vigilanza per
lespletamento dei compiti istituzionali al medesimo affidati.
Al Collegio di Vigilanza potranno rivolgersi i singoli Enti firmatari, al fine
di richiedere specifici interventi di vigilanza.
6. DURATA DELLACCORDO.
Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua
sottoscrizione.
7. IMPEGNI DI BILANCIO.
Gli Enti firmatari dellAccordo di Programma si impegnano a stanziare nei
propri bilanci le somma necessarie a garantire lattuazione del presente
Accordo.
Ogni Ente comunica lammontare di tali risorse nel corso degli incontri
annuali di verifica di cui al punto 2.8, lettera b).