REGOLAMENTO PER LA
DETERMINAZIONE DEI CRITERI
GENERALI DI
EROGAZIONE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA DOMICILIARE E INDIVIDUAZIONE
DEI BENEFICIARI
TITOLO I
- NORME GENERALI DEL SERVIZIO
ART. 1 – OGGETTO
Il presente
regolamento disciplina, nell’ambito dei principi della Legge Regionale n.
1/2004 e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di
servizi socio-sanitari integrati per anziani e disabili, l’organizzazione e le
modalità di accesso da parte dei cittadini residenti sul territorio dei Comuni
aderenti al C.I.S.S. al Servizio di Assistenza Domiciliare.
ART. 2 – PRINCIPI E
FINALITA’
Il Servizio di
Assistenza Domiciliare consiste in un insieme coordinato di interventi e
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali finalizzate al
mantenimento dell’autonomia della persona in difficoltà, perché possa vivere
nel suo naturale ambiente di vita e di relazioni familiari e sociali..
Il Servizio di
Assistenza Domiciliare rappresenta una risorsa indispensabile per assistere persone
con patologie e/o problematiche sociali trattabili a domicilio, favorendone il
recupero delle capacità residue di autonomia e di relazione ed il miglioramento
della qualità di vita.
Il Servizio
rappresenta inoltre una risorsa per i familiari, che si fanno carico
dell’assistenza, offrendo loro competenze specifiche e supporto specialistico e
relazionale nel lavoro di cura.
Il Servizio
presenta caratteristiche di flessibilità, intesa come capacità di cogliere
i bisogni socio-sanitari e le esigenze
relazionali dei cittadini in difficoltà, di riconoscerne i cambiamenti e di
saper organizzare il proprio lavoro in rispondenza ad essi, attraverso il
ricorso al Progetto Personalizzato di Assistenza.
Il Servizio di
Assistenza Domiciliare rappresenta una soluzione organizzativa unica alla
necessità di prendere in carico a domicilio sotto il profilo sanitario ed
assistenziale persone che necessitano di interventi intensivi e/o estensivi e/o
di lungo assistenza.
Il Servizio riconosce la famiglia, la rete parentale
allargata, il vicinato, il volontariato dei singoli e delle organizzazioni, ed
i servizi sanitari e socio-sanitari come risorse indispensabili alla
realizzazione dei progetti di
domiciliarità.
Il Servizio di
Assistenza Domiciliare si pone come strumento importante all’interno della rete
dei servizi offerti dalla comunità, con un ruolo non solo di erogatore di
prestazioni specifiche, ma di collegamento e di promozione delle risorse.
Indispensabile, quindi, è il coinvolgimento sia delle associazioni di volontariato, che
del “buon vicinato” disponibile, che deve essere inserito e considerato
come punto di forza all’interno del Progetto Personalizzato.
ART. 3 – OBIETTIVI
Gli obiettivi specifici del Servizio di
Assistenza Domiciliare sono:
Ø Assistere con intervento professionale specifico le persone adulte e/o
anziane con gravi patologie in fase post-acuta e/o croniche trattabili al domicilio, favorendone
il recupero ed il mantenimento delle capacità residue di autonomia e di
relazione;
Ø Supportare i familiari e/o i “care givers”, che si fanno carico del
mantenimento a domicilio di persona non autosufficiente, trasmettendo loro le
conoscenze e le competenze necessarie
per acquisire autonomia di intervento. Con il termine di “care givers” ci si
riferisce a colui che si prende cura
direttamente della persona non autosufficiente.. E’ ruolo centrale per il
mantenimento della persona a domicilio e per l’attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare ed è
assunto sia da un parente convivente con
la persona in stato di necessità, che da personale remunerato dall’interessato
e/o dalla sua famiglia.
Ø Realizzare progetti di supporto domiciliare per soggetti con disabilità
intellettiva, fisica, psicofisica e sensoriale inseriti nel “Progetto Disabili”
del C.I.S.S;
Ø Realizzare progetti di supporto domiciliare a favore di minori inseriti
in nuclei problematici ove vi sia un progetto di presa in carico da parte
del Servizio Sociale professionale e
prestazioni di aiuto domiciliare a supporto della genitorialità.
.
ART. 4 -
BENEFICIARI
Il Servizio e'
rivolto ai cittadini residenti sul territorio del C.I.S.S. o che vi abitano ad
altro titolo, che si trovano in condizioni di autonomia ridotta o compromessa
per motivi legati all’età, alla malattia o a condizioni sociali difficili.
Possono accedere al
Servizio di assistenza Domiciliare:
Ø adulti e anziani soli che per problemi legati alle condizioni di salute
e/o all’ età hanno subito una progressiva perdita dell'autosufficienza e
necessitano di prestazioni socio-sanitarie in regime intensivo e/o di lungo
assistenza;
Ø adulti ed anziani valutati non
autosufficienti dall’UVG dell’ASL 7 e
che, pertanto, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza
l’aiuto preponderante di altri;
Ø nuclei al cui interno vi siano uno o più membri in condizioni di
disabilità fisica o psichica o di malattia tali da comprometterne
temporaneamente o permanentemente l’autonomia;
Ø nuclei al cui interno vi siano minori nei confronti dei quali l'intervento
del Servizio di Assistenza Domiciliare sia
parte di un progetto di intervento complessivo a sostegno delle funzioni
genitoriali.
TITOLO II
- TIPOLOGIA PRESTAZIONI
ART. 5 - CURE DOMICILIARI IN FASE INTENSIVA:
INTERVENTI NEI CONFRONTI DI PERSONE CON PATOLOGIE IN FASE POST-ACUTA E/O
TERMINALI
Il Servizio di
Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) è rivolto a persone affette da
patologie in fase post-acuta e/o malati terminali, che necessitano di
interventi socio-sanitari integrati di elevata complessità ed intensità.
Si tratta di
prestazioni di cure domiciliari richieste dal Medico curante in favore di
pazienti affetti da pluripatologie con periodiche riacutizzazioni e/o in favore
di pazienti per i quali è stata programmata una dimissione da reparti
ospedalieri per acuti e/o per post-acuzie, o affetti da patologie evolutive
gravi in fase terminale della malattia.
In queste
situazioni è richiesto un intervento coordinato ed intensivo consistente in più
accessi settimanali da parte delle figure sanitarie e socio-assistenziali.
Il Servizio di
Assistenza Domiciliare Integrata collabora per il raggiungimento di rilevanti
obiettivi a forte connotazione sanitaria di :
Ø ridurre i tempi di ospedalizzazione;
Ø trattare a domicilio pazienti portatori di patologie sanitarie;
Ø evitare ricoveri impropri;
Ø ritardare l’ingresso in presidio residenziale.
In tali situazioni
l’intervento del Servizio di Assistenza Domiciliare viene attivato su richiesta
dell’A.S.L. 7, Distretto Sanitario di Chivasso, al Servizio Anziani del
Consorzio, che procederanno in modo
integrato alla redazione del Piano Assistenziale personalizzato.
Il Responsabile del
Servizio Anziani, di concerto con il Responsabile di Struttura Semplice Cure
Domiciliari dell’ASL 7 – Distretto di Chivasso è responsabile dell’attivazione
dell’intervento sul caso nei tempi e con le modalità previste dalla D.G.R. n.
41 – 5952 del 07.05.2002 ad oggetto “Linee guida per l’attivazione del Servizio
di Cure Domiciliari nelle ASL delle Regione Piemonte” ” e dalla D.G.R. n.
51-11389 del 23 dicembre 2003 “D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli
Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria.
Il nominativo della
persona in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata viene
trasmesso all’Assistente Sociale competente per territorio per la presa in
carico e la predisposizione della procedura di cui ai seguenti articoli, ove
sia prevista una data di fine intervento.
Le prestazioni del
Servizio di Assistenza Domiciliare, di cui al presente articolo, sono a totale
carico del servizio sanitario e non sono soggette alla procedura di cui
all’art. n. 13 e n. 17 del presente Regolamento.
ART. 6 - CURE DOMICILIARI IN FASE DI LUNGOASSISTENZA.
Il Servizio di Assistenza
Domiciliare offre, inoltre, prestazioni socio-sanitarie a persone adulte e
anziane non autosufficienti portatori di patologie stabilizzate e di lunga
durata, finalizzate a mantenere l’autonomia funzionale ed a rallentare il
deterioramento psico-fisico, consentendo una buona qualità della vita.
Si tratta di
prestazioni socio-sanitarie di assistenza domiciliare rese da operatori in
possesso della qualifica di ADEST e/o di OSS, richieste dal Medico curante, dai
servizi sanitari del Distretto e dai Servizi Sociali del C.I.S.S..
L’Assistente
Sociale di riferimento, in quanto responsabile dell’intervento sul caso, elabora il progetto assistenziale
personalizzato, che deve tener conto di tutte risorse formali ed informali
disponibili, può prevedere il coinvolgimento dei familiari della persona, di
assistenti familiari regolarmente assunti ed iscritti al Registro Consortile
degli Assistenti Familiari, di collaboratori familiari e di volontari
disponibili.
L’Assistente
Sociale di riferimento, è responsabile dell’attivazione dell’intervento sul
caso nei tempi e con le modalità previste dalla D.G.R. n. 41 – 5952 del
07.05.2002 ad oggetto “Linee guida per l’attivazione del Servizio di Cure
Domiciliari nelle ASL delle Regione Piemonte”
Il Responsabile del
Servizio Anziani è responsabile dell’applicazione della D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003
“D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli
Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria.
Le prestazioni del
Servizio di Assistenza Domiciliare, di cui al presente articolo, sono a carico
del servizio sanitario per il 50% del costo e per il restante 50% a carico del
C.I.S.S. e/o del cittadino.
Per la definizione
della quota a carico del cittadino si rimanda alla procedura di cui all’art. n.
16 del presente Regolamento.
ART. 7 – ASSISTENZA
DOMICILIARE SU PROGETTI FINANZIATI.
Il Consorzio può
erogare il Servizio di Assistenza Domiciliare come intervento rivolto a soggetti disabili gravi, interventi già finanziati ai sensi della L. 162/98 sulla
base di specifici progetti.
Il Consorzio può
erogare il Servizio di Assistenza Domiciliare come intervento di “sostegno” e
“sollievo” necessari a supportare le famiglie naturali e/o affidatarie
coinvolte in progetti di affidamento familiare di minori, finalizzati a
prevenire e/o ritardare la loro istituzionalizzazione, sulla base di specifici progetti.
ART. 8 - REGISTRO CONSORTILE
DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI
Rientrano nel
Servizio di Assistenza Domiciliare le prestazioni erogate, nell’ambito di piani
personalizzati di Assistenza formulati dai servizi sanitari e socio-sanitari
dell’A.S.L. n. 7 e del C.I.S.S. a favore dei cittadini residenti sul
territorio, ove è prevista la messa in opera di
Assistenti Familiari iscritti al Registro Consortile degli Assistenti
Familiari e il coordinamento e la supervisione professionale dell’Assistente
Sociale titolare del caso.
Il Registro
Consortile degli Assistenti Familiari del C.I.S.S. è articolato in due sezioni:
Ø disabili;
Ø anziani.
Possono chiedere
l’iscrizione al Registro consortile degli Assistenti Familiari:
Ø cittadini italiani, residenti sul territorio dei Comuni facenti parte
del Consorzio;
Ø cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno e/o del permesso
di soggiorno, rilasciato dalla Questura, residenti o domiciliati sul territorio
dei Comuni, facenti parte del Consorzio;
che intendano prestare assistenza al
domicilio a favore di persone adulte e/o anziane con deficit di autonomia.
ART. 9 – PROCEDURE
E DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO CONSORTILE DEGLI ASSISTENTI
FAMILIARI
Le domande di
iscrizione al Registro Consortile Assistenti Familiari redatte in carta
semplice su apposito modulo da ritirarsi al C.I.S.S. e sottoscritte dal
richiedente, vanno trasmesse a mano o per posta all’Ufficio Amministrativo del C.I.S.S. che ne cura il tempestivo
inoltro al Servizio Anziani.
Alla domanda devono
essere allegati:
q
copia della Carta d’identità e/o
Carta o Permesso di Soggiorno;
q
copia del titolo di studio
posseduto;
q
copia del curriculum
formativo-professionale,
q
fotocopia del Codice Fiscale.
Fermo restando l’unicità del Registro, nella
domanda deve essere indicata la o le sezioni in cui il soggetto intende essere
iscritto.
L’iscrizione al Registro, previa valutazione
della documentazione fornita, è disposta con provvedimento dirigenziale del
Direttore Generale, da notificare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al soggetto interessato ha
validità un anno e verrà rinnovato previa autocertificazione attestante che le
condizioni previste all’art. 8 del presente regolamento non siano mutate.
Periodicamente, ravvisata la necessità, il
C.I.S.S. provvederà ad aggiornare il Registro Consortile degli Assistenti
Familiari.
TITOLO
III -
ATTUAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 10 - Il PROGETTO PERSONALIZZATO DI ASSISTENZA
Il progetto
personalizzato di assistenza ha lo scopo di predisporre a supporto della
richiesta di cure domiciliari una rete di interventi, erogabili da operatori
professionali e non, adeguati ai bisogni della persona, attraverso livelli di
complessità assistenziale e di intensità prestazionali flessibili e
differenziate.
Il progetto
personalizzato tiene così conto dei bisogni della persona ed offre una serie di
interventi e di prestazioni al domicilio di assistenza alla persona, anche
attraverso il ricorso a nuovi strumenti di telemonitoraggio.
Per l’attivazione
del progetto è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
Ø presa in carico da parte del Medico curante per le problematiche
sanitarie;
Ø consenso informato da parte della persona e della sua famiglia;
Ø presenza di un adeguato supporto
familiare e/o di care-giver privato;
Ø presenza di un’idonea condizione abitativa o, in caso contrario,
disponibilità a apportarvi le modifiche minime
necessarie per la messa in sicurezza dei locali;
Ø compatibilità delle condizioni cliniche con la permanenza a domicilio e
con gli interventi sanitari e socio-assistenziali necessari.
ART. 11 -
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.
Il Servizio di
Assistenza Domiciliare organizza e
gestisce, in collaborazione con i familiari e con il concorso delle reti di
vicinato, dell’associazionismo e del volontariato, il complesso di interventi e
prestazioni di assistenza domiciliare professionali e non e realizza gli
obiettivi assistenziali specifici definiti all’interno del Progetto
Personalizzato di Assistenza..
L’erogazione del
servizio tiene conto delle specifiche esigenze del cittadino richiedente e del
suo nucleo familiare, finalizzando le prestazioni alla tutela della persona in
situazione di difficoltà.
Il Servizio di Assistenza
Domiciliare si avvale di:
Ø Responsabile Servizio Anziani;
Ø O.S.S. Coordinatore del servizio;
Ø Personale operativo dipendente del C.I.S.S. e in convenzione per lo
svolgimento delle specifiche mansioni di assistenza domiciliare, in possesso
della qualifica di ADEST e/o di O.S.S.,
come previsto dall’apposita normativa nazionale e regionale di riferimento;
Ø Personale addetto ai servizi alberghieri;
Ø Personale amministrativo per lo svolgimento delle attività e procedure
amministrative.
Al personale
Adest/OSS e al personale addetto ai servizi alberghieri sono attribuite le
mansioni di cui alla tabella che segue.
|
Mansione
|
Figura professionale responsabile
|
|
SERVIZI ALBERGHIERI
|
ADEST/OSS
|
|
Igiene
personale
|
|
ADEST/OSS
|
|
Bagno
completo
|
|
ADEST/OSS
|
|
Vestizione
|
|
ADEST/OSS
|
|
Nutrizione
|
|
ADEST/OSS
|
|
Mobilitazione passiva
|
|
ADEST/OSS
|
|
Aiuto deambulazione
|
|
ADEST/OSS
|
|
Lavori
domestici
|
Serv. Alberghieri
|
|
|
Cura e riordino del contesto abitativo
|
Serv. Alberghieri
|
|
|
Preparazione
pasti
|
Serv. Alberghieri
|
|
|
Acquisti
vari
|
Serv. Alberghieri
|
|
|
Accompagnamento a visite specialistiche
|
|
ADEST/OSS
|
|
Controllo
assunzione farmaci
|
|
ADEST/OSS
|
|
Prevenzione piaghe
decubito
|
|
ADEST/OSS
|
|
Trattamento piaghe decubito
|
|
ADEST/OSS
|
|
Gestione Laboratori
|
|
ADEST/OSS
|
|
Supervisione PAI
|
|
ADEST/OSS
|
|
In alcuni casi specifici potrà essere
utilizzato nell’ambito degli interventi previsti a favore della persona anche
personale assunto come Assistente Familiare (badante). In quest’ultimo casi
detto personale dovrà essere regolarmente assunto da parte dell’assistito. Gli
oneri per detto intervento potranno essere rimborsati all’assistito anche
attraverso altri interventi consortili (Assegno di Cura e o intervento di
rimborso del 50% degli oneri previdenziali ed assicurativi per l’assunzione di
personale addetto all’assistenza familiare).
ART. 12 –
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è
organizzato su 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato, compresi i
prefestivi, dalle ore 7 alle ore 20,30 con una maggiore concentrazione nella fascia oraria 8 – 13 per 12 (dodici)
mesi l’anno.
In casi particolari
di anziani non autosufficienti, ad alto rischio socio-sanitario, privi di
risorse familiari, valutati dal Responsabile del Servizio, il Servizio di Assistenza
Domiciliare può essere attivato anche nei giorni festivi.
La copertura oraria
è flessibile ed è strettamente correlata alle esigenze dell’utenza. E’ quindi
previsto su valutazione dell’O.S.S. Coordinatore del Servizio un agile cambiamento in
relazione alla variazione nel numero e nella consistenza delle prestazioni
richieste e può conseguentemente prevedere diversi livelli di intensità nella
durata, nel numero di operatori presenti negli interventi.
L'ADEST o l’OSS,
nonchè il personale per servizi alberghieri, nell’attuazione dell’intervento,
dovrà porre in essere le condizioni per
stringere un’alleanza terapeutica con la persona assistita e la sua famiglia,
che dovrà partecipare attivamente all’attuazione del Piano Assistenziale.
In questo contesto,
fondamentale è la capacità dell’operatore di trasmettere competenze
assistenziali e relazionali, al fine di rinforzare ed aiutare la famiglia e non
di sostituirla.
ART. 13 -
MODALITA' PER LA PRESA
IN CARICO
La richiesta di attivazione del Servizio di
Assistenza domiciliare può essere effettuata:
Ø dal servizio sanitario, per i casi di cui all’art. 5;
Ø direttamente dall’interessato o da un suo familiare;
Ø dai servizi sociali e/o dagli altri servizi sanitari dell’A.S.L. n. 7
(Unità di Valutazione Geriatrica, servizio di cure domiciliari, medici di
famiglia).
Per i casi di
assistenza domiciliare in lungo assistenza, la richiesta viene valutata
dall’Assistente Sociale, cui compete:
Ø l’analisi dei bisogni del singolo richiedente e delle risorse a
disposizione, in stretta collaborazione con i Servizi dell’ASL 7 (Medici di
Medicina Generale, U.V.G., Servizio Geriatrico, D.S.M.,ecc);
Ø la raccolta della documentazione attestante il reddito I.S.E.E., documentazione necessaria per la definizione della quota di
contribuzione del servizio;
Ø la definizione, in qualità di responsabile della presa in carico
del soggetto, del progetto globale di
intervento con l’individuazione delle prestazioni necessarie;
Ø
la proposta di attivazione
dell’intervento;
Ø l’attivazione dell’intervento dopo l’avvenuta accettazione della quota
oraria da parte del richiedente e l’avvallo del Servizio Anziani;
Ø il coordinamento delle prestazioni
individuate nel PAI,
Ø la verifica sull’efficacia degli
interventi attuati sul singolo caso.
Compete al Servizio
Anziani del C.I.S.S.:
Ø la definizione della tariffa oraria dovuta (nel caso che intervengano
sia l’ADEST/OSS che il personale alberghiero possono coesistere due tariffe),
determinata in base al Reddito ISEE presentato e la comunicazione all’ A.S. di
riferimento;
Ø l’individuazione delle figure professionali e non (Adest/OSS e
personale alberghiero) da coinvolgere sulla base delle prestazioni richieste
nel progetto e i tempi necessari per lo svolgimento;
Ø la trasmissione della richiesta alla Ditta appaltatrice ;
Ø l’avallo all’attivazione al
Servizio Sociale ad accettazione avvenuta;
Ø
la rendicontazione degli
interventi effettuati a domicilio dal personale Adest/OSS e alberghiero nelle
forme che il C.I.S.S. riterrà opportune.
Dopo l’avallo del
Servizio Anziani, l’A.S. di riferimento
effettuerà visita domiciliare con l’Adest/OSS, che si occuperà della gestione
del caso, al fine di predisporre il Progetto Personalizzato di Assistenza, che dovrà
illustrare in modo esaustivo la situazione sanitaria e sociale della persona
richiedente e dovrà indicare il numero di interventi settimanali concordati, i
prestatori di assistenza necessari, le ore previste per ogni intervento e per
ciascun prestatore e le prestazioni concordate;
Il Progetto
Personalizzato di Assistenza, per accettazione, sarà sottoscritto
dall’Assistente Sociale, dall’Adest/OSS di riferimento e dall’assistito e da un
familiare che provvederà al’assistenza.
Previo protocollo
d’arrivo, il progetto dovrà essere trasmesso:
Ø all’Assistente Sociale competente;
Ø al Servizio Anziani del C.I.S.S.;
Ø all’assistito, per sua garanzia,
il quale, fatte salve situazioni di urgenza non potrà richiedere
prestazioni non previste dal Progetto Individuale;
L’attivazione di ogni nuovo caso è proposta
dall’Assistente Sociale competente in sede di coordinamento con il gruppo
Adest;
Possibili variazioni al Piano Personalizzato
di Assistenza, non legate a motivi di urgenza, dovranno essere comunicate
all’ufficio preposto presso la sede centrale utilizzando l’apposito modulo
“Modifica dell’Intervento di Assistenza Domiciliare”;
Nel caso in
cui il servizio non fosse in grado di
garantire l’intervento previsto, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione
all’assistito.
Nell’ambito del
P.A.I. dovranno essere indicate obbligatoriamente le mansioni di competenza del
care-giver coinvolto nell’assistenza
ART. 14 – RECESSO
E’ possibile
recedere dai servizi di cui al presente regolamento previa rinuncia, inoltrata
per iscritto al Servizio Anziani del C.I.S.S.
Art. 15 – ASSENZA
DI CONSENSO DELL’ANZIANO
Nel caso la
persona rifiuti gli interventi proposti,
il S.A.D. non procede nella loro effettuazione onde non mettere in atto
interventi coercitivi della volontà della persona (ancorché espressa, anche se
in modo non verbale nel caso di soggetto non in grado di esprimersi con tale
modalità).
Fatte salve situazioni di patologia
psichiatrica conclamata e di grave e avanzata demenza (adeguatamente
documentata e sottoscritta dal medico curante), nelle quali il soggetto non sia
assolutamente in grado di esprimere consenso e nel caso le prestazioni assumano
valenza irrinunciabile per la salute (es. igiene, mobilizzazione, prevenzione
piaghe), le prestazioni verranno effettuate solo per lo stretto necessario ai
fini suddetti, per ridurre al minimo motivi di turbamento al fragile equilibrio
di questi soggetti.
Art.16 –
SOSPENSIONE – CESSAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio può
cessare o essere ridotto nel numero degli interventi e delle prestazioni su
istanza presentata all’O.S.S. Coordinatore
del Servizio, in caso di:
Ø richiesta scritta dell’utente e/o suo familiare;
Ø decesso o inserimento in presidio residenziale, qualora i familiari
restanti non necessitino ulteriormente del servizio;
Ø qualora vengano meno i requisiti di ammissione;
Ø qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio
(molestie, aggressioni anche verbali, minacce) in forma ripetuta;
Ø qualora l’utente sia costantemente assente dal domicilio nell’orario in
cui deve essere effettuata la prestazione senza preavvertire il personale;
Ø in caso di assenza non preventivamente comunicata all’Assistente
Sociale di riferimento.
Il servizio può
essere sospeso temporaneamente, su richiesta presentata all’O.S.S. Coordinatore del Servizio, da parte dell’utente o di un
suo familiare, specificando il periodo e le motivazioni. Cinque giorni prima
dello scadere del termine prefissato, l’utente od un suo familiare è tenuto a
comunicare all’Assistente Sociale di riferimento le sue intenzioni (ripresa del
servizio o rinuncia definitiva).
Eventuali assenze
temporanee dovute a ricoveri ospedalieri, R.S.A., anche di consistente durata,
non provocano la dimissione dal servizio.
Il familiare deve impegnarsi a comunicare in
anticipo il rientro a domicilio.
Il S.A.D. si impegna a garantire, se preventivamente
informato, le prestazioni entro i 3 giorni successivi al rientro a domicilio.
Assenze per
soggiorni climatici o trasferimenti presso altri familiari o diversi domicili
non comportano la dimissione se l’assenza è preventivamente comunicata.
Nel caso di domande
in lista d’attesa solo un periodo superiore ai due mesi al momento della presa
in carico, verrà rivalutato (tramite visita domiciliare) il problema
presentato, la richiesta e l’intervento.
ART. 17 - LISTA D’ATTESA
Esaurito il monte ore disponibile, verrà costituita presso il Servizio
Anziani del C.I.S.S. apposita lista d’attesa, organizzata per distretti e basata sulla data di richiesta di attivazione
del servizio.
La lista d’attesa verrà gestita a livello centrale dall’O.S.S.
Coordinatore del servizio.
TITOLO III
- MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE
ART. 18 - CRITERI DI ACCESSO AL
SERVIZIO
L'accesso al
Servizio di Assistenza Domiciliare e' gratuito nei seguenti casi:
Ø qualora il progetto personalizzato di assistenza sia attivato dal
servizio sanitario ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento;
Ø qualora il progetto personalizzato di assistenza sia proposto dal
Servizio Sociale e approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente, ai sensi dell’art. 13 del
vigente regolamento per l’applicazione dei criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
In tutti gli altri
casi è prevista una partecipazione al costo orario del servizio, in proporzione
alla capacità economica equivalente
(I.S.E.E.) del nucleo familiare richiedente, integrato con i redditi non imponibili ai fini IRPEF quali
le indennità spettanti ad invalidi civili ed altre di tipo previdenziale, così come previsto
dall’art. 9 del succitato regolamento (indicatore misto), sulla base delle
tariffe verranno aggiornate annualmente contestualmente all’approvazione del
Bilancio di Previsione del C.I.S.S.
Qualora non venga presentato il reddito I.S.E.E. verrà
automaticamente applicata da parte del Servizio Anziani la tariffa massima.
L’assistito può
presentare apposita richiesta di rimborso del 50% degli oneri sostenuti per
l’assunzione di Assistente Familiare iscritta
al Registro Consortile degli Assistenti Familiari.
Per accedere al
rimborso del 50% degli oneri per l’assunzione di un Assistente Familiare
l’assistito e/o la sua famiglia devono dimostrarne la regolare assunzione ed
allegare alla richiesta specifica documentazione sulla spesa sostenuta.
Qualora il
cittadino voglia scegliere di assumere un’Assistente familiare di propria
fiducia, questa dovrà obbligatoriamente iscriversi al Registro consortile del
C.I.S.S. secondo quanto previsto dal presente regolamento
Il Servizio Anziani
entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta procederà a
valutarne l’ammissibilità e a predisporre l’erogazione del rimborso.
ART. 19 –
RENDICONTAZIONE
Il Servizio Anziani
procederà alla rendicontazione delle ore effettivamente erogate nelle forme che
il C.I.S.S. riterrà opportune.
ART. 20 - VERIFICHE
E CONTROLLI
Il Direttore del
Distretto di Chivasso – ASL 7 e il
Responsabile del Servizio Anziani del C.I.S.S. sono responsabili del sistema di
verifica e di controllo sulle prestazioni erogate e sulla loro qualità.
Il Servizio Anziani
del C.I.S.S. predisporrà almeno ogni sei mesi una specifica rendicontazione
dell’attività svolta dal Servizio di Assistenza Domiciliare, da inviare al
Direttore del Distretto di Chivasso – ASL 7
e al Direttore della Struttura Complessa A.S.T –A.S.L. 7 , ai fini della
presentazione della richiesta del rimborso degli oneri sanitari sostenuti.
Per la
razionalizzazione del servizio, è compito dell’O.S.S. Coordinatore del Servizio
di Assistenza Domiciliare del C.I.S.S. effettuare periodiche verifiche dei
Piani Personalizzati di Assistenza e dei Piani di Lavoro degli operatori in
servizio, al fine di valutare la
congruità fra le mansioni previste e i
tempi spesi per l’effettuazione degli interventi.
Titolo IV
RAPPORTO SERVIZIO – BENEFICIARIO
ART. 21 – RAPPORTO
TRA PERSONALE E BENEFICIARI DEL SERVIZIO
I rapporti tra il
personale e i beneficiari del servizio devono essere improntati al reciproco
rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e
svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
ART. 22 - DIRITTI E DOVERI DEI
BENEFICIARI DEL SERVIZIO
Per un migliore
svolgimento del servizio, i beneficiari e
la sua famiglia devono attenersi a quanto segue:
Ø accettare le prestazioni che gli vengono erogate, la quota di
contribuzione determinata in base alla soglia I.S.E.E. di appartenenza, nonché
la tipologia della prestazione e le modalità di erogazione della stessa (orario
giornaliero, frequenza settimanale, ecc.);
Ø avvertire il Referente della Ditta aggiudicatrice della improvvisa e
temporanea assenza dal proprio domicilio;
Ø non chiedere al personale prestazioni fuori orario, né prestazioni non
previste dal progetto;
Ø non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio;
Ø non richiedere informazioni sugli utenti del servizio né porre in atto
comparazione con altre situazioni;
Ø accettare tutti gli operatori, sia di sesso maschile che femminile.
Il beneficiario del servizio nulla deve al
servizio ed al personale ad esso preposto se non il pagamento della quota di
compartecipazione alla spesa, ove prevista.
ART. 23 – DIRITTI E
DOVERI DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Gli operatori ed i
collaboratori del Servizio di Assistenza Domiciliare devono attenersi a quanto
segue:
Ø tenere con cura i fogli-presenza, compilarli e farli firmare
all’utente;
Ø utilizzare il sistema di rilevazione presenze predisposto dal C.I.S.S.;
Ø avvertire l’Assistente Sociale e l’O.S.S. Coordinatore del Servizio di
Assistenza Domiciliare della temporanea assenza del soggetto;
Ø non apportare modifiche né all’orario di lavoro, né
al programma definito; eventuali variazioni saranno possibili solo in
situazioni di emergenza, previa tempestiva comunicazione all’Assistente Sociale
di riferimento e all’O.S.S. Coordinatore del Servizio di
Assistenza Domiciliare;
Ø non fornire agli utenti recapiti privati ed attenersi ai doveri di
riservatezza;
Ø partecipare settimanalmente ai coordinamenti distrettuali con
l’Assistente Sociale di riferimento per la programmazione e la verifica del
lavoro svolto.
Gli operatori ed i
collaboratori in servizio rappresentano, nello svolgimento delle proprie
mansioni il C.I.S.S. e, come tale, sono vincolati al rispetto delle norme
dettate in materia dall’Amministrazione, anche per quanto riguarda i reati
contro l’Amministrazione stessa.
ART.
24 – CONVENZIONI ED INCARICHI
Il
presente regolamento deve essere applicato anche da enti, istituzioni o organizzazioni che collaborano con il C.I.S.S. a
fronte di incarichi, contratti, convenzioni.
ART. 25 - REQUISITI
PROFESSIONALI E FORMAZIONE PERMANENTE
Al
personale assunto per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente
regolamento è richiesto il possesso dei titoli professionali previsti dalla
normativa nazionale e regionale vigente: attestato di qualifica di Assistente
Domiciliare e dei Servizi Tutelari o altra qualifica equivalente, conseguita in
esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione e attestato di qualifica di
Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari e/o Operatore Socio-Sanitario.
Gli
operatori in servizio e gli Assistenti Familiari iscritti al Registro, che non
possiedono i requisiti professionali suddetti, possono accedere in via
preferenziale ad iniziative di formazione volte alla riqualificazione
professionale, secondo quanto previsto dalla specifica disciplina di settore.
Il
C.I.S.S. in considerazione della complessità del ruolo che viene chiamato a
svolgere si impegna a mettere a disposizione dei cittadini di personale adeguatamente
preparato, curandone la formazione, sulla base delle vigenti disposizioni
normative e regolamentari.
Il C.I.S.S. predispone annualmente una piano
per la formazione permanente degli operatori in servizio, anche attraverso una
valutazione delle necessità formative emerse durante l’anno precedente dal gruppo di lavoro del SAD.