Allegato alla deliberazione dell’Assemblea Consortile
n. 36 del 26/11/2004.
Art. 1
Finalità
L'affidamento familiare è un intervento
socio-assistenziale che si realizzaattraverso un servizio di volontariato sociale, attuato da una famiglia
o persona singola, volto a fornire supporto e accoglienza ai bambini che
provengono da una famiglia in difficoltà, temporaneamente non in grado di
occuparsi di loro, offrendo relazioni interpersonali spontanee, affettivamente
significative, ed un'organizzazione di vita rispondente e adattabile ai loro
bisogni.
Il CISS privilegia tra le forme di affidamento quello
a famiglie, soprattutto nei casi di affidamento residenziale.
L’affidamento dura il tempo necessario al recupero
della famiglia d’origine, con la quale il bambino mantiene un legame e dove,
prima o poi, rientrerà.
Gli affidamenti di minorisono progettati al fine di assicurare loro
accoglienza, mantenimento, educazione, istruzione e adeguate relazioni affettive,
tenendo anche conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.
Gli affidamenti sono disposti o su propostadei servizi socio-assistenziali con il
consenso di chi esercita la potestà genitoriale, o la tutela o la curatela,
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, ovvero in
attuazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa.
Art. 2
Soggetti
affidati
Gli interventi di affidamento, regolati dal presente
atto, sono rivolti a minori da 0 a 17 anni, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che, nonostante
gli interventi di sostegno e aiuto messi a disposizione dal CISS, non possono
essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza.
In attuazione dell’art. 1, comma 5 della L. 149/01
che sancisce il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato
nell’ambito di una famiglia senza distinzione di etnia, di lingua, di religione
e nel rispetto della sua identità culturale, per il minore straniero, quando
non sia possibile la sua permanenza nella famiglia di origine, si preferirà
l’affidamento in una famiglia che sia della stessa etnia o coinvolta nella conoscenza
della stessa.
Per situazioni particolari e a seguito di
presentazione di specifico progettodel Servizio Sociale e approvazione dell’Autorità Giudiziaria
competente, l’affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d'età e sino al
raggiungimento di un'autonomia del minore, con revisione del progetto a cadenza
semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno d'età.
Art. 3
Tipologie di affido familiare
Il quadro legislativo a cui si fa riferimento per
latutela dei minori è il seguente:
sLegge n.
184 del 4/5/1983 "Disciplina dell’adozione e dell’affidamento del
minore";
sLegge n.
149 del 28/03/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al
titolo VIII del libro primo del codice civile";
sLegge n.
328 del 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
sD.G.R.
n.79-11035 del 17/11/2003 “Approvazione linee d’indirizzo per lo sviluppo di
una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di
affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori , in attuazione della
L.149/2001 “Diritto del minore ad una famiglia” (modifica L. n. 184/83)”;
sLegge
Regionale n.1 del 8/01/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di
riferimento”.
In base a tale normativa si possono individuare due
modalità di predisposizione dell'affidamento familiare:
Affidamento consensuale - in questo caso l'affidamento familiare è
disposto dal servizio sociale, previo consenso di entrambi i genitori o
dell’unico genitore esercente la potestà o del tutore e previa audizione del
minore se maggiore di 12 anni (o “di età inferiore in considerazione della sua
capacità di discernimento”) con successiva comunicazione al Giudice Tutelare
che esegue un controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento.Tale controllo è volto ad accertare che siano
state rispettate le norme formali: controllo sui consensi, che il minore sia
temporaneamente privo di un ambiente famigliare idoneo, che il provvedimento
contenga tutti i requisiti di cui all'art.4 comma III e IV della L.184/83 e di
seguito elencati:
omotivi
specifici che giustificano l’allontanamento del minore dalla famiglia;
otempi e
modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, da specificare in
relazione alle singole situazioni;
omodalità
di visita tra la famiglia di origine e il minore;
oindicazione
del servizio socio - assistenziale al quale è attribuita la responsabilità del
programma di assistenza e la vigilanza durante l’affidamento;
oindividuazione
del periodo di presumibile durata dell’affidamento.
L’affidamento consensuale può essere disposto per una
durata massima di 2 anni. La prosecuzione dell’affidamento oltre i 2 anni è
demandata esclusivamente al Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione
dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
Affidamento senza l'assenso dei genitori o
giudiziale – in questo
casol’affidamento è disposto dal
Tribunale per i Minorenni, che si avvale del Servizio Sociale del CISS per la
sua attuazione e vigilanza. Infatti, qualora manchi l'assenso degli esercenti
la potestà parentale ed il minore si trovi temporaneamente in un ambiente familiare
non idoneo, è il Tribunale per i Minorenni che ha il potere di disporre
l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando l'Ente locale
a provvedere all'affidamento.
Inoltre, nelle situazioni di separazione e divorzio
tra genitori, la legge n.74 del 6.3.1987 (art.11) prevede che anche il
Tribunale Ordinario possa affidare a terzi il figlio minore.
Il Servizio Sociale ha l'obbligo di tenere
costantemente informato il Giudice Tutelare, il Tribunale per i Minorenni o il
Tribunale Ordinario sull'andamento dell'affidamento e di redigere una relazione
semestrale all’Autorità Giudiziaria competente “sull’andamento del programma di
assistenza alla famiglia di origine, sulla sua presumibile durata e
sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di
provenienza”.
Art. 4
Affidamento familiare di minori in situazioni
di emergenza
Tale affidamento è rivolto ad offrire una prima
accoglienza, in alternativa all’inserimento in strutture residenziali, a minori
che, coinvolti in situazioni familiari improvvisamente aggravatesi, debbano
essere da esse allontanati.
Tale affidamento familiare, definibile di “pronto
intervento”, richiede una disponibilità immediata da parte della famiglia
affidataria ad accogliere il minore, in attesa che i servizi individuino una
soluzione atta a superare la situazione di crisi.
Questo intervento è, a tutti gli effetti, un
affidamento familiare e si differenzia unicamente per la sua durata, limitata
ad un massimo di tre mesi, e per la collocazione, pressoché immediata, del
minore presso la famiglia affidataria, superando le tappe di conoscenza
graduale.
La scelta dell’intervento deve essere sostenuta da
gravi motivi e praticata solo qualora non sia possibile il ricorso alle reti
naturali del minore, se significative, e non deve rappresentare un ulteriore
elemento traumatico per lo stesso.
Può essere anche richiesto alla famiglia affidataria
la disponibilità, in alcuni ed eccezionali casi, ad ospitare madre e bambino.
Art. 5
Composizione e compiti Equipe consortile
Affidamenti
L'affidamento familiare può essere realizzato solo a
condizione che esistano delle famiglie, persone singole o famiglie - comunità
disposte ad accogliere minori al loro interno.
Il C.I.S.S. di Chivasso è quindi impegnato, in collaborazione
con l’Azienda Sanitaria Regionale 7, nella promozione di iniziative di
pubblicizzazione al fine di sensibilizzare la comunità per il reperimento di
nuclei familiari, parafamiliari e/o singoli disponibili all'accoglimento dei
minori.
Ai sensi del protocollo d’intesa in materia di
affidamenti familiari di minori, approvato dall’ASL 7 e dagli Enti gestori
delle funzioni socio assistenziali che afferiscono al suo territorio, è
costituito, a livello consortile, un Gruppo di lavoro per gli Affidamenti,
composto dalla Responsabile Settore Minori, n. 2 Assistenti Socialidel C.I.S.S. e 1 psicologo dell’Azienda
Sanitaria.
E’ costituita anche un’Equipe Interconsortile,
composta dagli operatori che appartengono ai Consorzi compresi nell’ASL 7 e da
2 psicologi dell’ASL 7.
Compiti dell’Equipe Consortile sono:
·raccogliere
dati finalizzati alla creazione e all’aggiornamento della banca dati affidi del
Consorzio;
·attuare
iniziative di promozione, informazione, formazione, sensibilizzazione in
collaborazione con altri operatori e/o agenzie del territorio;
·promuovere
momenti di confronto professionale con gli altri servizi sanitari del
territorio (Ser.T., D.S.M…);
·conoscere
e orientare le famiglie disponibili all’affido (residenti nel territorio
consortile o in territori non appartenenti all’ASL 7) attraverso colloqui
finalizzati alla messa in luce di motivazioni, modalità relazionali di coppia e
familiari, stile genitoriale ed educativo, relazioni esterne;
·ricevere
dagli Assistenti Sociali di territorio le segnalazioni di minori da collocare
in affidamento;
·concordare
l’abbinamento famiglia affidataria/minore insieme agli Assistenti Sociali di
territorio;
·attivare
gruppi di sostegno, rivolti alle persone/famiglie che hanno accolto minori
residenti nel proprio territorio distrettuale.
·supportare
la famiglia affidataria che ha accolto un minore proveniente dal nostro
territorio consortile tramite incontri individuali, anche nel caso di famiglie
individuate da équipes di altro distretto;
·garantire
i necessari supporti e gli adempimenti amministrativo - burocratici (es.
nullaosta scolastici, scelta e revoca medico base, carta bianca, assegni
familiari, esenzione mense, ecc) – tale funzione compete solo alla figura
dell’assistente sociale,
·supervisionare
il progetto d’affido nel corso dello svolgimento.
Art. 6
Competenze del Servizio Sociale territoriale
Compiti degli Assistenti Sociali sono:
·attuare
e mantenere la presa in carico sociale del minore e della famiglia d’origine;
·predisporre
il progetto di affido per quanto concerne la definizione dei bisogni, degli
obbiettivi, dei motivi e dei tempi che sottendono lo stesso;
·segnalare
la situazione del minore da collocare in affidamento, attraverso compilazione
ed invio all’équipe affidi di apposita scheda;
·elaborare,
in collaborazione con l’équipe affidi consortile, il progetto di affido che
deve prevedere tra l’altro uno stretto collegamento con il progetto d’intervento
relativo alla famiglia d’origine del minore;
·supportare,
preparare il minore e la famiglia d’origine all’avvio dell’affido, nonché alla
sua conclusione;
·mantenere
rapporti costanti con l’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 7
Gli affidatari
Gli affidamenti familiari possono essere fatti a:
ofamiglie
con o senza figli
opersone
singole
ofamiglia
- comunità, intendendo, in altre parole, comunità di adulti, legati da vincoli
naturali fra loro, che vivono nella società come se fossero una famiglia e pertanto
con le caratteristiche riconosciute appunto ad una famiglia
Si prevede che
possano comunque essere disciplinati dal presente regolamento anche gli
affidamenti a parenti entro il quarto grado.
I cittadini interessati si rivolgono per un primo
colloquio all’Assistente Sociale dell’Equipe Consortile allo scopo di ricevere
tutte le informazioni necessarie per una più chiara comprensione
dell’affidamento.
E' compito dell’Equipe Consortile approfondire
attraverso colloqui e visite domiciliari la conoscenza sia della situazione
socio ambientale e relazionale nel suo complesso, sia delle capacità affettive,
di ascolto, di empatia, delle attitudini e degli orientamenti educativi dei
volontari interessati, accertartandosi della loro idoneità all’affidamento
familiare.
Valutata positivamente la possibile collaborazione della famiglia /
persona siconcorderà la loro
partecipazione alle iniziative predisposte dal CISS per il sotegno e la
formazione degli affidatari.
Art. 8
Impegni degli affidatari
Gli affidatari si impegnano a:
·provvedere
alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in
affidamento, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi
sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile, o delle
indicazioni del Tutore ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite
dall'autorità affidante (Autorità Giudiziaria e/o Servizio sociale);
·mantenere,
qualora richiesto dal progetto di affido, anche in collaborazione con gli operatori
del Servizio Sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in
affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
·mantenere
valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
·assicurare
un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con
particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla
socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
·assicurare
la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della
famiglia di origine;
·evitare
qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento;
·garantire
il rispetto del progetto di affido elaborato dal servizio sociale territoriale.
La legge n. 149/2001 introduce un’importante novità,
attribuendo agli affidatari “i poteri connessi con la potestà parentale in
relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità
sanitarie”.
Per quanto riguarda l’istituzione scolastica, gli
affidatari gestiscono in toto i rapporti con la scuola: firma del diario,
giustificazioni delle assenze, autorizzazioni alle uscite o gite scolastiche,
colloqui con gli insegnanti. Rientrano invece nella straordinaria
amministrazione la scelta dell’indirizzo scolastico dopo la scuola
dell’obbligo, la scelta dell’insegnamento della religione cattolica.
Poteri analoghi hanno nei rapporti con le Autorità
Sanitarie: occorrerà il consenso dei genitori o del tutore per un intervento
chirurgico, per una vaccinazione facoltativa o per una interruzione di
gravidanza, perché sono interventi che esulano dall’ordinario e comportano
alcuni rischi, ma non per le altre cure o visite specialistiche.
Il rilascio di carta di identità (per maggiori di 15
anni) o di carta bianca (per i più piccoli) può essere richiesto dagli
affidatari, mentre occorrerà il consenso del genitore o del tutore per il
rilascio di un documento valido per l’espatrio.
L’affidatario deve mantenere i rapporti con gli
operatori dei Servizi Sociali territoriali che gli hanno affidato il minore,
informandoli di ogni difficoltà, di eventuali problemi di salute del minore e
fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la
buona riuscita dell’affidamento.
Art. 9
Banca dati famiglie affidatarie
Per ogni famiglia considerata idonea dovrà essere
compilata dagli operatori dell’Equipe Consortile una scheda contenente i dati
di maggior rilievo desunti dagli incontri con la famiglia/persona volontaria.
In questo modo sarà possibile la costituzione di una banca dati delle famiglie
affidatarie, che dovrà essere costantemente aggiornata e periodicamente
verificata, al fine di poter correttamente identificare le risorse cui
attingere.
All’interno dell’Equipe Sovrazonale, composta dagli
operatori che appartengono alle équipe consortili dell’ASL 7, al fine di
ottimizzare le risorse delle famiglie affidatarie disponibili si scambiano le
diverse banche dati delle famiglie affidatarie, per ampliare le possibilità di
abbinamento sulla base delle esigenze del minore.
Art. 10
Iniziative di sostegno e formazione delle
famiglie affidatarie
L’art.1, comma 3 della L. n. 149/01 prevede che lo
Stato, le Regioni e gli Enti locali promuovano incontri di formazione e
preparazione per le famiglie e le persone singole che intendono accogliere
minori in affidamento.
Per le famiglie che si candidano all’affidamento è
previsto un corso finalizzato alla loro informazione/formazione in cui viene
favorita la loro preparazione e viene tracciata una scheda del loro profilo, al
fine di poter attuare un intervento mirato al bisogno del bambino.
Gli operatori dell’Equipe Consortile attivano
iniziative di sostegno e formazione delle famiglie affidatarie attraverso:
·un breve
corso di preparazione all’affido,
·la
possibilità di effettuare incontri con le famiglie affidatarie che da più tempo
operano attivamente, ciò con lo scopo di confrontarsi con esperienze di
affidamenti già realizzati e mantenere i rapporti in prospettiva di un futuro
abbinamento con uno o più minori,
·la
costituzione di gruppi di auto mutuo aiuto tra famiglie. La partecipazione
delle famiglie affidatarie è totalmente libera.
Art. 11
Preparazione, abbinamento e sostegno al
progetto di affidamento
L’Assistente Sociale di riferimento territoriale
predispone il progetto di affido e lo invia all’Equipe Consortile tramite la
scheda, debitamente compilata, di cui all’allegato A).
L’Equipe Consortile sulla base del progetto del
minore contenuto nella scheda individua tra le famiglie disponibili già
selezionate ed in possesso dell’attestato di partecipazione al corso, la
famiglia che meglio può rispondere ai bisogni di quel bambino.
L’Assistente Sociale di riferimento territoriale, in
collaborazione con l’Equipe Consortile, presentaalla coppia la situazione del minore, la sua
storia, verifica la reale disponibilità all’abbinamento da parte della
famiglia/persona individuata, in modo da consentire ad essa di autovalutare la
propria disponibilità.
Soprattutto con lo “scambio” di coppie tra un
Consorzio e un altro (la famiglia affidataria sarà seguita dal Gruppo Affidi e
dagli operatori di territorio di residenza del minore) è opportuno
puntualizzare quale deve essere l’iter per avviare un abbinamento:
ABBINAMENTO INTERNO AL CONSORZIO
ABBINAMENTO ESTERNO AL CONSORZIO
1° INCONTRO (TRA OPERATORI)
a.s e psic. del Gruppo Affidi che hanno
conosciuto la coppia + a.s e psic. che seguono il minore
a.s e psic. che hanno conosciuto la coppia
+ a.s e psicologo che seguono il minore + a.s. del Gruppo Affidi “ricevente”
la coppia
2° INCONTRO (PRESEN-
TAZIONE ALLA COPPIA DELLA SITUAZIONE DEL
MINORE = proposta di abbinamento)
Coppia + a.s. del Gruppo Affidi che ha
conosciuto la coppia + a.s, psic. ed educ. che seguono il minore
Coppia + a.s., psic. ed educ. che seguono
il minore + a.s. che ha conosciuto la coppia + a.s. del Gruppo Affidi
“ricevente” la coppia
3° INCONTRO (PRESEN- TAZIONE ALLA COPPIA
DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE DEL MINORE – in caso di affido consensuale/diurno)
Coppia + a.s. ed eventualmente psic. che
seguono la famiglia di origine + famiglia di origine.
Coppia + a.s. ed eventualmente psic. che
seguono la famiglia di origine + famiglia di origine.
4° INCONTRO (PRESEN- TAZIONE
ALLA COPPIA DEL MINORE)
Coppia + operatore con cui il minore ha un
miglior rapporto + minore
Coppia + operatore con cui il minore ha un
miglior rapporto + minore
Prima di passare all’attuazione dell'affidamento, gli
operatori coinvolti devono prevedere tempi e strumenti di preparazione del
minore, della sua famiglia, del personale dell'eventuale struttura ospitante e
della famiglia affidataria.
Per quanto riguarda il minore, esso deve essere
aiutato a compiere il proprio processo di separazione e di distacco e la
propria proiezione verso una situazione nuova, a lui ignota nei connotati concreti.
Per quanto riguarda la famiglia di origine, essa deve
essere aiutata a capire ed elaborare l'allontanamento e separazione dal minore
in modo tale che l’affidamento non sia vissuto come atto punitivo, bensì come
una risposta alle esigenze del minore.
Se il minore è ospite in una struttura residenziale,
la preparazione deve coinvolgere anche il personale della stessa perché dia
messaggi corretti e coerenti con il progetto previsto.
Per quanto riguarda la famiglia / persona affidataria
individuata, con questa occorre programmare un congruo periodo di
sperimentazione di rapporti, tanto più lungo quanto maggiore è l’età del
bambino, prima di procedere al vero e proprio avvio dell’affidamento.
I genitori affidatari possono accogliere fino ad un
massimo di 2 minori, derogabile fino a 3 solo ed esclusivamente in caso di
rapporto di fratellanza e comunque senza superare il tetto massimo di 6 minori
compresi i figli naturali della coppia.
L'Assistente Sociale di territorio dovrà espletare
tutte le procedure necessarie per l’attuazione dell'affidamento e per tutta la
durata dello stesso relazionare semestralmente al Tribunale per i Minorenni, al
Giudice Tutelare o al Tribunale Ordinario.
Ad affidamento iniziato va previsto un periodo di
particolare sostegno,da parte dell’Assistente Sociale dell’Equipe Consortile,
alla famiglia affidataria e alla famiglia d'origine, fino a quando la
situazione relazionale non avrà raggiunto un equilibrio accettabile da tutti i
componenti dei due nuclei.
Nelle situazioni di particolare conflittualità e
complessità il sostegno alla famiglia affidataria potrà anche essere svolto
individualmente dallo psicologo dell’Equipe Consortile.
Gli operatori
devono regolamentare e mediare i rapporti tra la famiglia di origine e la
famiglia affidataria al fine di prevenire ed evitare il più possibile motivi di
conflitti tra le due famiglie che ricadrebbero sul minore e sulle sue
relazioni.Durante tutta la durata
dell’affidamento gli operatori dell’ Equipe Consortile dovranno mantenere
periodici contatti con la famiglia affidataria, attraverso colloqui e visite
domiciliari, per una costante verifica sull'andamento dell’affido, dovranno
continuare il sostegno del minore e il Servizio Sociale di Territorio dovrà
mantenere un costante rapporto con la famiglia d’origine del minore, attivando
una serie di interventi di supporto finalizzati alla rimozione delle difficoltà
che hanno portato all'allontanamento del minore, alla preparazione del suo
rientro in famiglia, alla crescita ed acquisizione di nuove capacità
genitoriali.
Art. 12
Provvedimento di affidamento familiare
L’affidamento familiare è disposto con atto
amministrativo dal Direttore del Consorzio, a seguito di proposta del Servizio
Sociale , previo consenso dei genitori o di chi esercita la potestà
genitoriale.
Il provvedimento di affido è reso esecutivo
dall’Autorità Giudiziaria competente del luogo ove si trova il minore a norma
L.184/83 e s.m.s.
Nel caso in cui non vi sia l’assenso dell’esercente
la potestà genitoriale provvede il Tribunale per il Minorenni competente per
zona.
Il progetto di affidamento familiare è elaborato
dall’équipe ( A.S., Psicologo ed educatore) che ha in carico il minore e la sua
famiglia.
La proposta del Servizio Sociale deve indicare
specificatamente:
ole
motivazioni dell'intervento
oi tempi
e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario
oil
periodo presumibile di durata dell’affido
oil
servizio sociale cui è attribuita la vigilanza sull'affidamento
Art. 13
Sostegno economico alla famiglia affidataria
o adottiva in casi particolari
Il C.I.S.S. erogherà alla famiglia / persona
affidataria un contributo assistenziale a totale favore del minore affidato nel
rispetto del principio di cui all’art. 38 IV Comma L. 149/2001 che prevede che
l’affidamento si fondi sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza delle
persone e delle famiglie indipendentemente dalle condizioni economiche
possedute.
Tale contributo, coerentemente a quanto stabilito
dalle direttive regionali, sarà pari ad Euro 412,00 mensili per gli affidi
residenziali.
Gli affidamentiavviati entro il giorno 15 delmese saranno pagati per intero, quelli successivi avranno la quota
dimezzata.
Gli affidamenti conclusi oltre il 15 del mese saranno
pagati per intero, quelli precedenti avranno la quota dimezzata.
Il contributo mensile può essere aumentato, in sede
di formulazione del progetto educativo individuale, nei seguenti casi:
fino al30% quando si tratti:
odi
situazioni complesse per handicap di natura fisica, psichica e sensoriale che
comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria ·
odi
neonati (0-24 mesi);
odi
adolescenti (dopo i 14 anni) in situazioni molto particolari (ultimo anno di
scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell’autonomia abitativa
e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia).
fino al100% ,qualora l’azienda sanitaria 7
partecipi alla spesa, nel caso di:
ominori
riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi
diritto quindi all’indennità o assegno di accompagnamento. Questi ultimi
benefici devono essere attribuiti integralmente agli affidatari. Inoltre l’Ente
potrà anticipare agli affidatari, in forma di prestito, su espressa richiesta
dei medesimi, l’importo dell’indennità di accompagnamento prima che sia
disposta la liquidazione della stessa da parte dello Stato e potrà rimborsare
le spese preventivamente concordate con il Consorzio e i servizi sanitari
competenti, che gli affidatari sosterranno per visite mediche, trattamenti e
interventi specialistici in Italia e all’estero, per ausili o protesi non
fornite o non rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale. Tale rimborso potrà
essere accordato compatibilmente con le disponibilità finanziarie del
Consorzio.
Sono inoltre previsti rimborsi per spese
preventivamente concordate e documentate riguardanti cure ortodontiche e
oculistiche non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, con i criteri ed i
limiti fissati dal vigente “Regolamento delle misure di contrasto alla povertà e
dei contributi economici assistenziali”.
Nel caso di affidamento di un minore a rischio
giuridico agli affidatari deve essere erogato un contributo economico pari a
quello corrisposto alle famiglie affidatarie fino al decreto di affidamento
pre-adottivo.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dall’art.6,
comma 8 della L. n. 149/01, il CISS corrisponderà un contributo economico,
indipendentemente dal reddito, ai genitori che adottano minori italiani o
stranieri:
odi età
superiore a 12 anni e/o
ocon handicap
accertato ai sensi dell’art.4 della L. n. 104/92
fino al raggiungimento della maggiore età
dell’adottato.
Tale contributo verrà erogato alle famiglie adottive
residenti nel territorio del CISS, in presenza di un provvedimento di
affidamento preadottivo o di una sentenza di adozione successiva al presente
atto e sarà vincolato ad un progetto di sostegno al minore e alla famiglia,
frutto della collaborazione tra i servizi sociali e sanitari e la famiglia. Il
massimale è pari al contributo erogato alle famiglie affidatarie, comprensivo
delle eventuali maggiorazioni previste.
Nelle situazioni in cui la famiglia d’origine risulti
in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte
alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio concorda con
essa l’entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile (secondo i
criteri previsti per gli inserimenti in presidi) e le altre forme di
contribuzione non economica: corredo, libri ecc.
In tutti i casi il contributo economico per
l’affidamento è sempre aggiuntivo rispetto ai redditi dei minori interessati
(indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, lavoro o tirocini
formativi…).
Art. 15
Altre forme di sostegno sociale ed economico
alla famiglia affidataria
Il C.I.S.S. provvede a stipulare a favore dei minori
affidati una polizza di assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità
civile.
Oltre al sostegno economico, è necessario promuovere
la priorità d'accesso ai servizi pubblici ai quali normalmente si accede per
graduatoria (es. Asili Nido e Scuole Materne), l'eventuale esenzione dal
pagamento delle rette per la frequenza agli stessi e l’esenzione dal pagamento
mensa scolastica.
Se il bambino è inserito nello stato di famiglia
degli affidatari, i medesimi possono richiedere gli assegni familiari come se
si trattasse di figli propri (subordinati quindi al reddito degli affidatari).
Se invece mantiene la residenza presso la propria
famiglia di origine, gli affidatari possono inoltrare una domanda alla sede
I.N.P.S. di competenza - Ufficio prestazioni temporanee- segnalando che il
bambino vive presso di loro ed allegando copia della dichiarazione di
affidamento rilasciata dal servizio sociale. Anche in questo caso si farà
riferimento al reddito degli affidatari.
Inoltre sempre l’art. 38 stabilisce che “alle persone
affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri,
previsti per i genitori biologici.”.
Pertanto possono essere estese agli affidatari le
norme di cui alla Legge n. 53/2000 “Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per
il coordinamento dei tempi delle città” e il D.Lgvo. n. 151 del 26.03.2001.
Art. 16
Criteri per la determinazione delle quote per
la contribuzione dei parenti tenuti, ai sensi dell’art. 433 del C.C. al
mantenimento dei minori
Nelle situazioni in cui la famiglia d’origine risulti
in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte
alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio concorda con
essa l’entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile e le altre
forme di contribuzione non economica quali ad es. corredo, libri ecc.
In presenza di redditi propri del minore questi, su
valutazione dell'Ente affidante e autorizzazione del Giudice competente,
potranno totalmente o parzialmente essere utilizzati per il suo mantenimento.
Il contributo stabilito dovrà essere versato al
C.I.S.S. con periodicità concordata per iscritto, tramite C/C postale o
bonifico bancario.
Nel caso di accordo per contributo parziale, il
C.I.S.S. concorre fino a coprire l’importo della quota di sostegno economico
spettante secondo i parametri di detto atto.
Il Consorzio, con successivo provvedimento, si
riserva di disciplinare le modalità con cui valutare la situazione economica
del nucleo di origine e stabilire l’entità della loro contribuzione.
Art. 17
Cessazione dell’affidamento
L’affidamento cessa con provvedimento della stessa
Autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta
meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha
determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio
al minore (art. 5 L. n.184/83).
Al termine dell’affidamento il minore può rientrare
nella propria famiglia di origine o intraprendere, al compimento del 18° anno
di età, un diverso percorso di vita autonoma ed indipendente.
In entrambi i casi si prevede che il minore debba
essere adeguatamente preparato prevedendo una gradualità e predisponendo
adeguati sostegni.
La famiglia affidataria verrà informata delle
modalità di reinserimento del minore prefigurate dagli operatori, perché
possano positivamente partecipare al progetto ed individuare le modalità più
corrette per mantenere relazioni significative con il minore.
Per ogni affidamento prorogato, o interrotto prima
del termine previsto, l'Assistente Sociale che lo ha disposto dovrà inviare
specifica relazione al Giudice Tutelare, o al Tribunale per i Minorenni, o al
Tribunale Ordinario e all'Ufficio Minori C.I.S.S.
In caso di chiusura anticipata occorre dare
tempestiva comunicazione all’Ufficio Minori.
Alla cessazione dell’affidamento è prevista una
riunione di verifica tra gli operatori che hanno seguito il minore e la
famiglia di origine e gli operatori dell’Equipe Consortile che hanno seguito la
famiglia affidataria, per compiere una valutazione dell’esperienza.
Ad affidamento concluso si ritiene importante
mantenere rapporti con la famiglia affidataria al fine di valutare la sua
disponibilità a nuovi affidamenti e dando ad essa l'opportunità di esprimere
nell’ambito di iniziative consortili in materia di affidamentole proprie valutazioni sull'esperienza fatta.
Titolo II
ALCUNE TIPOLOGIE PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO
Art. 18
Affidamento diurno o a tempo parziale
L’affidamento diurno consiste nell’affidamento a
persone che volontariamente si rendono disponibili ad ospitare il minore per
parte della giornata, per alcuni o tutti i giorni della settimana.
Tale tipo di affidamento può essere strumento utile
nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessiti di un supporto
nell'educazione del minore e nella sua assistenza quotidiana.
Gli affidatari possono essere famiglie, singoli o
comunità di tipo familiare individuati tra quelli che offrono la loro
disponibilità per questo tipo di sostegno, secondo le modalità di reperimento
di cui agli artt. 7 –10.
Gli affidatari possono accogliere fino ad un massimo
di 2 minori, derogabile fino a 3 solo ed esclusivamente in caso di rapporto di
fratellanza.
L'affidamento diurno o a tempo parziale si configura
pertanto come un intervento con il quale il minore ha la possibilità di avere
esperienze integrative positive che la sua famiglia non è in grado di fornirgli
quali, ad esempio, la partecipazione guidata in attività educativo -
scolastiche e di inserimento sociale.
Tale intervento può essere utile anche nei casi in
cui il minore, in fase pre - adolescenziale o adolescenziale, rifiuti
l’affidamento familiare residenziale ma necessiti comunque di sostegno.
L’affido diurno o a tempo parziale è previsto come
effettuabile solo da terzi e non da parenti entro il IV° grado del minore.
L'affido può attuarsi solo sulla base di uno
specifico progetto che coinvolga gli operatori sociosanitari territoriali,
l'affidatario e la famiglia d'origine.
Tale progetto dovrà essere soggetto a verifica almeno
trimestrale e annualmente va inviata documentazione all’Ufficio Minori. Non è
necessaria comunicazione ad alcuna Autorità Giudiziaria.
L’Assistente Sociale che ha in carico il caso deve
predisporre il progetto e prevedere idonei strumenti di sostegno (assistenza
domiciliare, economica, educativa) qualora il minore rientri nella propria
famiglia d’origine.
Il C.I.S.S. erogherà un contributo a totale favore
del minore quale rimborso spese pari ad € 206,00 mensili.
Art. 19
Affidamento a parenti
Gli affidamenti a parenti entro il IV° grado possono
essere consensuali (nel qual caso non è necessaria segnalazione ad alcuna
Autorità Giudiziaria) o disposti dall’Autorità Giudiziaria.
Trattandosi di
parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile, non
dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari,
soprattutto dove la famiglia d’origine contribuisce spontaneamente al
mantenimento del minore presso il parente.
Nel caso in cui i parenti affidatari non siano in
grado di provvedere alle necessità economiche del minore si ritiene necessario
erogare almeno il 50% delle quote di sostegno economico stabilite all’art. 13
del presente regolamento.
Di norma non sono compresi tra gli “affidamenti a
parenti” (e quindi non può essere erogato alcun contributo economico) gli
affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati disposti
dall’Autorità Giudiziaria, ciò per tutelare tali minori e poter regolarizzare
la loro permanenza nel nostro Stato.
Art. 20
Affidamento a rischio giuridico
Il Tribunale per i Minorenni può decidere
l'affidamento di un minore a rischio giuridico nei diversi momenti dell’iter
processuale che porta all'adozione:
- prima ancora dell'apertura dello stato di
adottabilità, quando comunque si intravede un rischio grave;
- al momento dell'apertura dello stato di
adottabilità;
- dopo la sentenza di primo grado, dopo l'appello, in
attesa della sentenza di Cassazione, ecc.
Nei provvedimenti definiti “a rischio giuridico” la
scelta della famiglia affidataria avviene da parte del T.M. stesso, anche in
collaborazione con i servizi territoriali che hanno in carico il minore e, di
norma, tra le coppie che avendo presentato domanda per l'adozione, sono in
attesa dell'abbinamento o che abbiano i requisiti formali ed intendano
procedere all'eventuale adozione e con residenza preferibilmente diversa dalla
zona di provenienza del minore.
I servizi che seguono l’affidamento sono quelli di
residenza della famiglia affidataria,da essi conosciuta in sede di indagine per
l’idoneità all’adozione.
Alla coppia che accoglie il minore è garantita la
riservatezza rispetto alla famiglia d’origine.
·la D.G.R. 79 – 11035
del 17/11/2003 prevede che l’ASL su accordi nell’ambito dei LEA partecipi alla
spesa;