12. Diritto all'educazione e all'istruzione. - 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è
garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle
istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha
come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto
all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa
seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata,
gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola,
personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico
individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.
Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive
dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento
conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le
capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo
dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle
unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per
controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono
svolti secondo le modalità indicate con apposito atto
di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
della legge 23
dicembre 1978, n. 833. (1 bis)
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso
di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A
tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i
centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i
Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi
ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono
essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un
periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi,
attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte
dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni
effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante
l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza
acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la
guida di personale esperto.
13. Integrazione scolastica. - 1. L'integrazione scolastica
della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo
restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e
successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre
attività sul territorio gestite da enti pubbici o
privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono
fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi
di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica
congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati,
nonché a forme di integrazione tra attività
scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati
ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi
funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica,
di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio
individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate
da alunni
con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e
del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al
fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo
restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da
assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di
sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del
profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di
classe e dei collegi dei docenti (1 ter).
6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono
garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le
convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché
il supporto di appositi servizi di tutorato
specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e
delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma,
nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1quater)
14. Modalità di attuazione
dell'integrazione. - 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in
materia di integrazione scolastica degli studenti
handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel
rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9
maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno
dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il
criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi,
anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola,
consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento
del diciottesimo anno di età; nell'interesse
dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli
specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio
di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza
in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti
all'integrazione degli alunni handicappati, determinate
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990.
Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4
deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le
discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la
specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di
sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende,
nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente
per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi
attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed
elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di
sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come
obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito
della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima
legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle
discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati
all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di
espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi
di specializzazione devono essere in possesso del
diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990,
relativamente alle scuole di specializzazione si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20
maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno
di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7.
Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento
comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti
locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
15. Gruppi di lavoro per
l'integrazione scolastica. - 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito
un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico
nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai
sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti
delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle
persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale
nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal
Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di
primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio
e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e
proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di
collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la
conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli
articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi
individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività
inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare
al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale.
Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini
della verifica dello stato di attuazione degli accordi
di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (2).
(2) Vedi, anche, il D.M. 26
giugno 1992.
16. Valutazione del rendimento e
prove d'esame.
- 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline
siano stati adottati particolari criteri didattici,
quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami
anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti
handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa
intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . É consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi
tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia
la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato. (2 bis)
5 - bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un
docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e
supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione
nell'ambito dell'ateneo. (2ter)
17. Formazione professionale. - 1. Le regioni, in
attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e
8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari
corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono
agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica
anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di
formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani
educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine
forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita
in classi comuni o in corsi specifici o in corsiprelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le
persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi
possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti
programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di
cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978,
nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi
vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui
al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per
le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima
legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui
al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della
graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo
territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in
favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978,
una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento
al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione,
iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi,
sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al
comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e
province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli
organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il
Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge (3).
5. L'iscrizione
all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle
convenzioni di cui all'articolo 38. 6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per
recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività
lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di
lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione
delle persone handicappate.
(3) Il D.M. 30 novembre 1994 (G.U. 16 dicembre 1994, n.
293) ha stato approvato lo schema-tipo di convenzione previsto dal presente
articolo.
DIRITTO ALL'ISTRUZIONE
GLI ARTICOLI DELLA LEGGE 104 CHE DEFINISCONO I CRITERI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI