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Iscrizioni anno scolastico 2007/2008

Iscrizioni anno scolastico 2007/2008

Con la Circolare numero 74 (Prot. numero 11668) del 21 dicembre 2006, il termine ultimo di presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2007/2008, è fissato al 27 gennaio 2007.

 

Per approfondimenti: www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm74_06.shtml

 

Individuazione dell'alunno in situazione di handicap

Al momento dell'iscrizione va presentata la certificazione dell'alunno in situazione di handicap che, oltre a contenere informazioni sulla patologia (diagnosi clinica), segnala anche le sue conseguenze funzionali e deve essere redatta su un apposito modulo.

La certificazione deve essere richiesta dai genitori o da chi ne fa le veci, all'ASL di residenza (articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994).

"All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni".

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 185 del 23 febbraio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 115 del 19 maggio 2006) sulla certificazione dell'handicap a fini scolastici che era stato previsto dall'articolo 35 comma 7 della Legge Finanziaria numero 289 del 2002, cambierà il regolamento per la certificazione dell'handicap ai fini dell'inserimento scolastico.
Le nuove certificazioni, precisa il regolamento, riguarderanno le nuove situazioni a partire, probabilmente, dall'anno scolastico 2007/08.

I genitori di bambini e ragazzi con sindrome di Down, all'atto delle iscrizioni scolastiche, dovranno limitarsi a presentare alle scuole la dichiarazione di handicap in situazione di gravità che deve essere rilasciata per legge dalla ASL di appartenenza o dal medico di base, dietro presentazione del cariotipo (mappa cromosomica) in base all'articolo 94 comma 3 della Legge 289 del 2002 (Finanziaria 2003).

 

 

Prima dell'iscrizione

Tutti gli alunni in situazione di handicap hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado secondo l'articolo 12 della Legge 104 del 1992. La scuola non può rifiutare l'iscrizione e se lo fa commette un illecito penale.

Prima di procedere all'iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria ASL di residenza e richiedere:

1) L'attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994). Questo documento può anche essere compilato da un medico privato convenzionato.
 
2) La diagnosi funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione e diversamente dalla certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno (articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994).

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 185 del 23 febbraio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 115 del 19 maggio 2006) sulla certificazione dell'handicap a fini scolastici che era stato previsto dall'articolo 35 comma 7 della Legge Finanziaria numero 289 del 2002, cambierà il regolamento per la certificazione dell'handicap ai fini dell'inserimento scolastico.
Le nuove certificazioni, precisa il regolamento, riguarderanno le nuove situazioni a partire, probabilmente, dall'anno scolastico 2007/08.

Prima di effettuare l'iscrizione è utile prendere contatti con i Capi d'Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare il Piano dell'Offerta Formativa).

All'atto dell'iscrizione i genitori debbono:

Presentare oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati (1 e 2)
Segnalare particolari necessità (trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia)
 
IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (articolo 3 della Legge 104 del 1992; Circolare Ministeriale 364 del 1986; Circolare Ministeriale 262 del 1988).

Rifiuto o problemi relativi all'iscrizione
Ai sensi dell'articolo 700 del Codice di Procedura Civile, i genitori possono fare ricorso al TAR o al Pretore per un intervento d'urgenza. La Legge 104 del 1992 all'articolo 12 comma 4 stabilisce che "l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap".

Altro riferimento importantissimo è la Sentenza della Corte Costituzionale numero 215 del 3 giugno 1987 che ha assicurato la frequenza delle scuole secondarie superiori agli alunni in situazione di handicap, indipendente dalla tipologia e dalla gravità del deficit, perché tale frequenza è "un essenziale fattore di recupero e di superamento dell'emarginazione".

Nota.
Art. 700 del Codice di Procedura Civile.
Condizioni per la concessione.
Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Diagnosi funzionale

Al momento dell'iscrizione va presentata la Diagnosi Funzionale che, secondo la Legge 104 del 5 febbraio 1992, compete alle ASL o Enti convenzionati (Atto di indirizzo, articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994).

Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 104 del 1992.

In mancanza di Diagnosi Funzionale, si può presentare in via provvisoria il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso la ASL o in regime di convenzione con la medesima (Circolare Ministeriale numero 363 del 23 dicembre 1994 articolo 3 commi 1 e 2). Sia i genitori che la scuola sono tenuti a sollecitare tale documentazione in tempi utili per l'assegnazione dell'insegnante di sostegno da parte del Ufficio scolastico regionale.

La richiesta della certificazione compete esclusivamente al genitore o a chi eserciti la patria potestà dell'alunno attraverso gli accertamenti clinico diagnostici per la definizione dell'handicap e per l'esame della funzionalità delle varie aree.

Se la ASL non elabora la Diagnosi Funzionale può essere denunciata alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio. Se la scuola non sollecita la ASL inadempiente, anche la scuola può essere denunciata per omissione di atti di ufficio.

Dopo l'iscrizione

Individuazione del Consiglio di Classe: il Dirigente scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l'integrazione dell'alunno disabile (articolo 4 lettera b del Decreto del Presidente della Repubblica numero 416 del 31 maggio 1974).

Formulazione di un progetto: il Consiglio di Classe ha il compito di redigere una ipotesi di progetto sull'assegnazione delle ore di sostegno necessarie (articolo 41 del Decreto Ministeriale numero 331 del 24 luglio 1998) e sulla formazione delle classi (Decreto Ministeriale numero 141 del 3 giugno 1999).

Richiesta insegnante di sostegno: il Dirigente scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e sulla base del progetto formulato dal Consiglio di Classe, inoltra al Direttore Scolastico Regionale la richiesta delle ore di sostegno necessarie. Nel caso la situazione del ragazzo lo richieda è tenuto a fare richiesta di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto 1/138 (articolo 41 e 44 del Decreto Ministeriale numero 331 del 24 luglio 1998).

Formazione delle classi: il Decreto Ministeriale numero 141 del 1999, stabilisce in modo tassativo e senza possibilità di deroghe, che le classi cui sono iscritti due alunni certificati con disabilità, non possono avere più di 20 alunni e quelle frequentate da un solo alunno non possono avere più di 25 alunni.
Nelle classi con più di un alunno con disabilità, bisogna tener conto del fatto che non deve trattarsi di alunni con handicap in situazione di gravità

 

 

Esenzione dalle tasse scolastiche

L'articolo 30 della Legge 118 del 1971 stabilisce che "ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ... è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche ... e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per ... ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli".

Per quanto riguarda le condizioni economiche disagiate, occorre tener presente che l'articolo 3 del Decreto Legislativo 130 del 2000, ha stabilito che per l'accesso delle persone disabili ai servizi sociali, ove sia richiesta una loro partecipazione alle spese del servizio, occorre tener conto della situazione economica della sola persona disabile e non della famiglia di cui fa parte o della quale è fiscalmente a carico.

La domanda va presentata all'istituto presso il quale si iscrive lo studente tramite il modulo da richiedere alla segreteria della scuola. Per avere diritto all'esenzione bisogna avere una disabilità superiore al 67 per cento.


Esenzione dalle tasse universitarie

In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", le Università statali esonerano "totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari (...) gli studenti portatori di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento"; per gli stessi soggetti le Università possono prevedere anche ulteriori forme di esonero.

Le università statali possono prevedere autonomamente la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, tenendo conto in particolare di:

  • studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento;
  • studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti;
  • studenti che abbiano conseguito annualmente tutti i crediti previsti dal piano di studi;
  • studenti che svolgano una documentata attività lavorativa dipendente o autonoma.



Comune di Bologna

RASSEGNA PARLAMENTARE E STRALCI DALLA G.U.

Rassegna dei mesi di gennaio e febbraio 2007

 

 

PROGETTI DI LEGGE

 

N. 2133

"Modifica all’articolo 188 del decreto legislativo a30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide”

Iniziativa parlamentare: Fabris

Presentato il 18 gennaio 2007

 

N. 2138

“Disposizioni in favore degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti superiori di studi musicali minorati della vista”

Iniziativa parlamentare: Ruta

Presentato il 17 gennaio 2007

 

N. 2144

“Disposizioni in materia di adeguamento dei trattamenti pensionistici dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti”

Iniziativa parlamentare: Naccarato

Presentato il 18 gennaio 2007

 

N. 2186

“Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in materia di pensioni di guerra”

Iniziativa parlamentare: Mania ed altri

Presentato il 30 gennaio 2007

 

N. 2190

“Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l’integrazione sociale delle persone affette da epilessia”

Iniziativa parlamentare: Zanotti ed altri

Presentato il 30 gennaio 2007

 

N. 2208

Modifica all’articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il collocamento anticipato in quiescenza delle lavoratrici e dei lavoratori con figli affetti da handicap grave”

Iniziativa parlamentare: Satta

Presentato l’ 1 febbraio 2007

 

N. 2236

Modifica all’articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, materia di trattamento economico e normativo dei permessi biennali straordinari riconosciuti ai lavoratori con figli affetti da grave disabilità”

Iniziativa parlamentare: Bellillo ed altri

Presentato 8 febbraio

 

N.2252

“Aumento del contributo concesso dalla legge 3 agosto 1998, n. 282, a favore dell’Unione italiana dei ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato”

Iniziativa parlamentare: Colasio

Presentato il 13 febbraio 2007

 

N. 2254

“Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi Regina Margherita” di Monza”

Iniziativa parlamentare:Tessitore ed altri

Presento il 13 febbraio 2007

 

N. 2290

“Modifica alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, per la concessione di un assegno vitalizio in favore delle persone affette dalla sindrome da talidomide

Iniziativa parlamentare Borghesi

Presentato il 21 febbraio 2007

 

N. 2295

“Modifica all’articolo 12 della legge 12 giugno 1984, n 222, per la perequazione dei trattamenti pensionistici di invalidità”

Iniziativa parlamentare: Motta

Presentato il 22 febbraio 2007

 

N. 2298

“Estensione dei benefici previdenziali, previsti per i lavoratori esposti all’amianto, a coloro che sono stati collocati in quietanza prima dell’entrata in vigore della legeg 27 marzo 1992, n. 257”

Iniziativa parlamentare: Ferdinado Benito Pignataro e Crapolicchio

Presentato il 23 febbraio 2007

 

N. 2302

“Modifica all’articolo 1 della legge 25 febbario 1992, n. 210. Indennizzo a favore dei soggetti che abbiano riportato menomazione permanenti a causa di errori terapeutici durante il ricovero presso strutture sanitarie pubbliche”

Iniziativa parlamentare: Campa

Presentata il 28 febbraio 2007

 

GAZZETTA UFFICIALE

 

-G. U. n. 6 del 9 gennaio 2007, Ministero della Giustizia, Decreto del 26 ottobre 2006

Ridefinizione dei sussidi da corrispondere ai cittadini affetti da morbo di Hansen

 

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