ASSEGNI PER LA MATERNITÀ per i bimbi nati nel 2008
ASSEGNI PER LA MATERNITÀ per i
bimbi nati nel 2008
La legge prevede forme di tutela anche per le
madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della
carta di soggiorno, che non lavorino al momento del
parto o
dell'ingresso in famiglia del bambino adottato.
L'assegno dello Stato, è previsto per la madre
che:
1. abbia un rapporto di lavoro in essere e una
qualsiasi forma di tutela per la maternità e abbia almeno 3
mesi di
contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9
mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di
adozione o affidamento), ma non abbia raggiunto i
requisiti per l’indennità di maternità o risulti di importo inferiore
all’assegno
(in questo caso spetta la differenza).
2. si sia dimessa volontariamente dal lavoro durante
la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel
periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del
bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
3. precedentemente abbia avuto diritto ad una
prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o
disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché non sia trascorso un
determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi (mai superiore ai nove
mesi).
La domanda va presentata agli uffici Inps più
vicini all’abitazione della madre. Il modulo è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione
“moduli”.
L'assegno concesso dai
Comuni di
residenza alle madri il cui reddito familiare non superi il tetto previsto
dall'ISE (per il 2008 è di 31.223,51 euro, relativo ad un nucleo di tre
persone).
La
domanda va presentata al proprio comune di residenza.
La domanda deve essere presentataentro 6 mesi
dalla nascita del figlioo dall’ingresso in famiglia in
caso di adozione o affidamento e vengono pagate dall'Inps
tramite assegno bancario spedito al domicilio della madre.