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SOCIAL CARD LEGGE 133 E DISPOSIZIONI PER CARD DISABILI

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonchè il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.
33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32.
33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.
34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a..
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti. 38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29.
38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.
38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.

Social card e persone con disabilità

In questi giorni è stata presentata la “Carta acquisti†o “Social Cardâ€, prevista dall’articolo 81 (comma 32 e seguenti) della Legge 133/2008.
La “Cartaâ€, nelle intenzioni del Legislatore, dovrebbe sostenere le spese alimentari e per le spese domestiche di luce e gas di alcuni nuclei familiari disagiati.
La Carta verrà concessa solo ai nuclei familiari a bassissimo reddito in cui sia presente un minore di tre anni, e agli anziani con età superiore di 65 anni, pure con un reddito minimo.
La Carta non viene concessa alle persone con disabilità o non autosufficienti, anche se prive di reddito imponibile, di età inferiore ai 65 anni di età.
Le istruzioni ministeriali inoltre, precisano che la Carta viene concessa ai soli cittadini italiani residenti in Italia.
Ma vediamo, più nel dettaglio, le condizioni per l’ottenimento della Carta da parte degli interessati.

Chi ne ha diritto

Sono due, quindi, le categorie di beneficiari: i nuclei con un minore di tre anni, e gli anziani con più di 65 anni di età.

Per i primi (nuclei con minori) le condizioni sono:
- avere figli sotto i 3 anni, cittadini italiani e residenti in Italia (nel caso di più figli sotto i tre anni, gli accrediti si sommano);
- essere proprietari di una sola casa di abitazione;
- essere titolari di una sola utenza elettrica a uso domestico e del gas;
- essere proprietari al massimo due autoveicoli
- disporre di meno di 15000 euro di risparmi in Banca, in Posta etc.
- disporre della certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) della situazione economica complessiva fino a 6000 euro.

Per gli anziani le condizioni sono:
- essere cittadini italiani residenti in Italia;
- se con un’età tra i 65 e 69 anni, disporre di redditi o trattamenti pensionistici fino a 6000 euro all’anno;
- se con un’età pari o superiore a 70 anni e redditi e trattamenti pensionistici fino a 8000 euro all’anno
- con redditi personali tali da non comportare il pagamento di alcuna imposta;
- essere proprietari – da soli o insieme al coniuge – di una sola casa di abitazione;
- essere titolari – da soli o insieme al coniuge – di una sola utenza elettrica e di una sola utenza del gas;
- essere titolari – da soli o insieme al coniuge – di un solo autoveicolo;
- disporre di meno di 15000 euro di risparmi in Banca, in Posta etc. – da soli o insieme al coniuge;
- disporre della certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) della situazione economica complessiva familiare fino a 6000 euro.

Che cosa dà la Carta

La Carta si presenta come un normale bancomat. La Carta Acquisti vale 40 euro al mese. Nel corso del 2009, la Carta sarà caricata ogni due mesi con 80 euro sulla base degli stanziamenti via via disponibili.
Per le domande fatte prima del 31 dicembre, la Carta sarà inizialmente caricata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con 120 euro, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008.
La Carta inoltre consente sconti (5%) in una serie di negozi convenzionati (non ancora segnalati). La Carta può essere usata al momento delle normali spese.
Inoltre i titolari della Carta potranno accedere automaticamente ad alcune agevolazioni tariffarie sulle bollette di luce e gas.

Come si richiede

In Ministero dell’economia sta inviando in questi giorni una comunicazione ad un ampio numero di potenziali interessati, in cui comunica le modalità di richiesta e le condizioni generali e allega il modulo da compilare.
La domanda va presentata all’ufficio postale abilitato (non tutti lo sono).
È necessario allegare il modulo di richiesta compilato e l’attestazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente in corso di validità (ci si può rivolgere ai CAAF, Centri autorizzati di assistenza fiscale, INPS o Comune), oltre ad un documento di identità.
Per inciso, ricordiamo che nel calcolo dell’ISEE può essere fatta valere, negli indicatori, una maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66% (ai sensi della tabella allegata al decreti legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto 130/2000).

Nel caso non si ricevesse la comunicazione e si ritenesse di rientrare tra gli aventi diritto i moduli possono essere richiesti a INPS, Poste oppure essere scaricati da internet:
Il modulo per gli ultra65enni è disponile all’indirizzo:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/carta_acquisti/Moduloanziani.pdf
Quello per i nuclei familiari con minori di tre anni:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/carta_acquisti/Modulobambini.pdf

La Carta dovrebbe essere consegnata subito dall’ufficio postale. In caso contrario il cittadino potrà scegliere se ritirarla successivamente nello stesso ufficio e se farla recapitare a casa.
La Carta, a meno di riscontri negativi nei database dell’Amministrazione sulle dichiarazioni effettuate nel modulo di richiesta, sarà utilizzabile già nel secondo giorno lavorativo successivo alla consegna.

È stato attivato anche un numero verde: 800.666.888.

Per approfondimenti si rimanda alle pagine di dossier che il sito del Governo italiano ha realizzato:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/carta_acquisti/

 

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