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Accesso civico "semplice"

Riferimenti normativi

Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Documenti

ACCESSO CIVICO SEMPLICE - L’accesso civico “ordinario” consente a chiunque di accedere ai documenti da pubblicare obbligatoriamente in “amministrazione trasparente” qualora questi, per omissione, non siano stati resi pubblici (articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013).

Come esercitare il diritto
La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della Trasparenza scegliendo fra le seguenti modalità:
• tramite posta elettronica: ciss@ciss-chivasso.it
• tramite posta elettronica certificata (PEC): ciss@pec.ciss-chivasso.it
• tramite posta ordinaria: C.I.S.S. - via Togliatti 9 - 10034 Chivasso (TO)
• direttamente presso la sede del C.I.S.S. in via Togliatti 9 - 10034 Chivasso (TO)
Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 08.45 alle 12.30 e dalle 13.15 alle 16.30, il venerdì dalle 08.45 alle 12.00

Il procedimento - tempistica

Il Responsabile della Trasparenza, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede a far pubblicare nel sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza ritardi od ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l'apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede a far pubblicare nel sito web il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza delle decisioni dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Ultimo aggiornamento pagina: 07/05/2024 10:57:08

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.

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